La “I.T.F. Imposta sulle transazioni finanziarie” (c.d. Tobin Tax italiana) ai nastri di partenza.

AGGIORNAMENTO DEL 1° MARZO 2013: ieri 28 febbraio 2013 (solamente il giorno prima della entrata in vigore di questa normativa) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 il decreto del Ministro per l’Economia (attualmente in carica) Grilli ( Decreto 21 febbraio 2013 – “Attuazione dei commi da 491 a 499 della Legge n. 228/2012 (“Legge di Stabilità 2013″) – Imposta sulle Transazioni Finanziarie – 13A01834 – G.U. n. 50 del 28.2.2013).

Post pubblicato il 25 febbraio 2013:

Premessa

Il Governo Monti, con l’approvazione da parte del Parlamento (Legge 228/2012, cd. “Legge di Stabilità 2013”) ha come noto introdotto in Italia sulla scorta delle “indicazioni” europee (per secondi in Europa[1], dopo la Francia che però non tassa i derivati) la cd. “Tobin tax italiana”. L’argomento è già stato trattato in questo sito coi post “La Legge di Stabilità 2013: la fine di un anno vissuto pericolosamente” e “Un pezzo di Francia nella Tobin Tax italiana”.

Viene comunemente chiamata “Tobin Tax”, ma -alla luce dell’analisi del provvedimento- dovrebbe meglio denominarsi “I.T.F. – Imposta sulle Transazioni Finanziarie” in quanto il campo di applicazione di questa nuova imposta indiretta è ben più esteso rispetto a quanto tradizionalmente inteso col termine “Tobin Tax” (normalmente intesa come una imposta sulle transazioni finanziarie transfrontaliere da applicarsi al trading di valute) in quanto tocca azioni ma anche i derivati. Per approfondire il pensiero di James Tobin vedi il post “Tobin Tax europea anche nell’Italia di Monti: bancomat o boomerang?

Decreto attuativo del Ministro dell’Economia e delle Finanze (Decreto Grilli)

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità (1.1.2013, quindi entro il 31.1.2013) avrebbe dovuto essere emanato un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze con il quale definire le modalità di applicazione delle nuove imposte, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi.

Il cittadino italiano è abituato alla mancanza di rispetto dei termini da parte del pubblico (i cd. “termini ordinatori”[2], che nel campo fiscale diventano talvolta “termini canzonatori”) e, a pochi giorni lavorativi prima della entrata in vigore (1° marzo 2013) di questa nuova normativa (!), il Ministro tecnico Grilli ha finalmente emanato il 21 febbraio scorso tale decreto (il quale, comunque, abbisogna della sua pubblicazione per essere valido e preso definitivamente in considerazione)[3].

Il presente post tiene conto di tale provvedimento attuativo, nella speranza che non subisca variazioni di contenuto nel viaggio dal Via XX Settembre (sede del Ministero) all’Istituto Poligrafico…

Quali transazioni sono colpite dalla ITF (“Imposta sulle Transazioni Finanziarie”) ?

In somma sintesi, sono colpiti dalla nuova tassa:

1) i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti (Art. 1, comma 491, L. 228/2012),

2) le operazioni su strumenti finanziari derivati e su titoli con sottostante gli strumenti di cui al n. 1) (Art. 1, comma 492, L. 228/2012),

3) le “operazioni ad alta frequenza” (Art. 1, comma 495, L. 228/2012).

Caso 1) Trasferimenti della proprietà[4] [5] di azioni[6] [7] e di altri strumenti partecipativi emessi da società italiane nonché dei relativi titoli rappresentativi indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente[8] (Art. 1, comma 491, L. 228/2012)

Dal 1° marzo 2013, l’acquirente è tenuto al pagamento dell’ITF nella misura proporzionale dello

  • 0,12% (0,10% dal 2014) se il trasferimento è avvenuto in mercati regolamentati (borse valori ufficiali) e/o sistemi multilaterali di negoziazione[9]
  • 0,22% (0,20% dal 2014) per gli altri trasferimenti (es. in mercati “over the counter”)

sulla seguente base imponibile di azioni e strumenti partecipativi emessi da società italiane:

  • valore del “saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto” (risultando così non soggette ad ITF le operazioni aperte e chiuse in giornata, le cd. “intraday”),
  • ovvero il corrispettivo versato.

Territorialità

L’imposta grava sulle transazioni di titoli nazionali edè dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti”.Per “evitare” infatti fenomeni di evasione dell’imposta grazie all’effettuazione di scambi di strumenti finanziari italiani, l’imposta colpisce le transazioni di azioni emesse da società nazionali:

  • sia che avvengano all’estero;
  • che ove le parti, anche entrambe, siano non residenti in Italia.

Esclusioni

Sono esclusi dal campo di applicazione dell’ITF:

  • i trasferimenti della proprietà a seguito di donazione e/o successione;
  • le obbligazioni o titoli di debito;
  • le emissioni e/o gli annullamenti di azioni e dei predetti strumenti finanziari (cd. “operazioni sul mercato primario”);
  • i trasferimenti della proprietà di azioni o quote di OICR, incluse le azioni di Sicav;
  • le azioni di nuova emissione e le conversioni di obbligazioni in azioni di nuova emissione o per esercizio di un diritto di opzione;
  • le assegnazioni di titoli a fronte di distribuzione di utili o di riserve ed anche l’assegnazione di azioni di nuova emissione a fronte di piani di stock options;
  • le acquisizioni temporanee di titoli[10];
  • i trasferimenti di proprietà di azioni[11] emesse da società la cui capitalizzazione media[12] sia inferiore a 500 milioni di euro. La lista delle società quotate le cui azioni o titoli rappresentativi sono esentati nel 2013 da ITF la trovi QUI.

Sono altresì esclusi i soggetti che si interpongono nelle anzidette operazioni.

Liquidazione dell’imposta

Mentre il soggetto effettivamente inciso dell’imposta è l’acquirente, chi effettivamente liquida (trattenendola dall’acquirente) e versa l’imposta sono, in linea di principio, gli intermediari finanziari abilitati[13] (banche, fiduciarie, società d’investimento, ecc.) oppure coloro che comunque intervengono nell’esecuzione delle operazioni (notai o gli intermediari non residenti, per il tramite di un rappresentante fiscale appositamente nominato[14]).

Nel caso in cui le operazioni avvengano senza il coinvolgimento di intermediari l’imposta deve essere liquidata e versata dall’acquirente stesso, in proprio.

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo[15] a quello del trasferimento della proprietà delle azioni o degli strumenti finanziari. La ITF dei mesi di marzo, aprile e maggio potranno essere versati in via straordinaria entro il 16 luglio 2013.

Esenzioni

Non sono soggette all’ITF sui trasferimenti di azioni nonché dei relativi titoli rappresentativi ma anche sui contratti derivati di cui al successivo punto 2):

  • operazioni con controparte la Ue, BCE, Banche centrali di Stati Ue, banche centrali di altri stati, organismi internazionali esonerati sulla base di accordi multilaterali;
  • transazioni di supporto agli scambi da parte dei market makers;
  • soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, operazioni per favorire la liquidità di quest’ultima;
  • agli enti di previdenza ed assistenza obbligatori pubblici e privati ed alle forme pensionistiche complementari;
  • operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all’Art. 2359, commi 1, nn. 1 e 2, e 2, codice civile ed anche fra società soggette a comune controllo (c.d. “società sorelle”);
  • operazioni effettuate nell’ambito di operazioni di riorganizzazione aziendale;
  • operazioni relative ai prodotti ed ai servizi qualificati come etici o socialmente responsabili ai sensi dell’Art. 117-ter del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58.

Caso 2) Operazioni su contratti derivati e su titoli con sottostante quanto al n. 1) (Art. 1, comma 492, L. 228/2012)

Ai sensi dell’Art. 1, comma 492, L. 228/2012 (“Legge di Stabilità 2013”), dal 1° luglio 2013, ciascuna controparte di contratti relativi ad

è tenuta al pagamento dell’ITF in misura fissa determinata secondo la Tabella 3 dell’Allegato 2 alla Legge di Stabilità 2013, ovvero, meglio, sulla base dei seguenti prospetti che elencano concretamente fra l’altro le operazioni:

Imposta fissa[17] per contratti futures, certificates, covered warrants e contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni

Valore nozionale del contratto

Misura (fissa) dell’imposta

0 – 2.500,00 euro 0,01875 euro per ciascuna controparte
2.500,00 – 5.000,00 euro 0,0375 euro per ciascuna controparte
5.000,00 – 10.000,00 euro 0,075 euro per ciascuna controparte
10.000,00 – 50.000,00 euro 0,375 euro per ciascuna controparte
50.000,00 – 100.000,00 euro 0,75 euro per ciascuna controparte
100.000,00 – 500.000,00 euro 3,75 euro per ciascuna controparte
500.000,00 – 1.000.000,00 euro 7,50 euro per ciascuna controparte
> 1.000.000,00 euro 15,00 euro per ciascuna controparte

Imposta fissa[18] per contratti futures, warrants, certificates, covered warrants e contratti di opzione su azioni

Valore nozionale del contratto

Misura (fissa) dell’imposta

0 – 2.500,00 euro 0,125 euro per ciascuna controparte
2.500,00 – 5.000,00 euro 0,25 euro per ciascuna controparte
5.000,00 – 10.000,00 euro 0,50 euro per ciascuna controparte
10.000,00 – 50.000,00 euro 2,50 euro per ciascuna controparte
50.000,00 – 100.000,00 euro 5,00 euro per ciascuna controparte
100.000,00 – 500.000,00 euro 25,00 euro per ciascuna controparte
500.000,00 – 1.000.000,00 euro 50,00 euro per ciascuna controparte
> 1.000.000,00 euro 100,00 euro per ciascuna controparte
Imposta[19] relativa a:

  • contratti di scambio (swaps) su azioni e relativi rendimenti, indici o misure;
  • contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti, indici o misure;
  • contratti finanziari differenziali collegati alle azioni ed ai relativi rendimenti, indici o misure;
  • qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni ed ai relativi rendimenti, indici o misure;
  • combinazioni di contratti o di titoli sopraindicati.

Valore nozionale del contratto

Misura (fissa) dell’imposta

0 – 2.500,00 euro 0,25 euro per ciascuna controparte
2.500,00 – 5.000,00 euro 0,50 euro per ciascuna controparte
5.000,00 – 10.000,00 euro 1,00 euro per ciascuna controparte
10.000,00 – 50.000,00 euro 5,00 euro per ciascuna controparte
50.000,00 – 100.000,00 euro 10,00 euro per ciascuna controparte
100.000,00 – 500.000,00 euro 50,00 euro per ciascuna controparte
500.000,00 – 1.000.000,00 euro 100,00 euro per ciascuna controparte
> a 1.000.000,00 euro 200,00 euro per ciascuna controparte

Sono esclusi dall’ITF i derivati su strumenti sottostanti esteri. L’imposta non si applica altresì ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni.

Territorialità

Anche per la presente fattispecie, l’imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L’imposta è dovuta al momento della conclusione dell’operazione.

Liquidazione dell’imposta

Trattenuta ad ognuna delle parti, ordinariamente liquidano e versano l’imposta gli intermediari finanziari abilitati[20] (banche, fiduciarie, società d’investimento, ecc.) oppure coloro che comunque intervengono nell’esecuzione delle operazioni (notai o gli intermediari non residenti, per il tramite di un rappresentante fiscale appositamente nominato[21]).

Nel caso in cui le operazioni avvengano senza il coinvolgimento di intermediari l’imposta deve essere liquidata e versata da ognuna delle parti, in proprio.

Parimenti al “Caso 1)”, il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo[22] a quello delle operazioni (entro il 16 agosto 2013, che viene prorogato al 20 agosto 2013).

Caso 3) le “operazioni ad alta frequenza” (Art. 1, comma 495, L. 228/2012).

Le operazioni effettuate ad alta frequenza[23] sul mercato finanziario italiano espongono “il soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini” al pagamento dell’ITF nella misura proporzionale dello

  • 0,02% sul controvalore degli ordini annullati o modificati, per singola giornata di negoziazione, che eccedono la soglia del 60%[24], e relativi ad operazioni di cui al precedente Caso 1) (trasferimenti di azioni, strumenti partecipativi…), con decorrenza 1° marzo 2013;
  • 0,02% sul controvalore degli ordini annullati o modificati, per singola giornata di negoziazione, che eccedono la soglia del 60%[25], e relativi ad operazioni di cui al precedente Caso 2) (contratti derivati, …), con decorrenza 1° luglio 2013.

Liquidazione dell’imposta

Relativamente alla liquidazione e versamento si applica la regolamentazione, in quanto compatibile, ai precedenti “Caso 1)” e “Caso 2)”: è prelevata dall’acquirente o dalla controparte finale dell’ordine di esecuzione, liquidata e versata dall’intermediario finanziario abilitato[26] (banche, fiduciarie, società d’investimento, ecc.) oppure chi intervenga nell’esecuzione delle operazioni (gli intermediari non residenti, per il tramite di un rappresentante fiscale appositamente nominato[27]).

Liquidazione dell’imposta

Trattenuta ad ognuna delle parti, ordinariamente liquidano e versano l’imposta gli intermediari finanziari abilitati[28] (banche, fiduciarie, società d’investimento, ecc.) oppure coloro che comunque intervengono nell’esecuzione delle operazioni (notai o gli intermediari non residenti, per il tramite di un rappresentante fiscale appositamente nominato[29]).

Nel caso in cui le operazioni avvengano senza il coinvolgimento di intermediari l’imposta deve essere liquidata e versata da ognuna delle parti, in proprio.

Parimenti al “Caso 1)”, il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo[30] a quello delle transazioni ad alta frequenza relative alle azioni nazionali o di altri titoli rappresentativi. La ITF dei mesi di marzo, aprile e maggio potranno essere straordinariamente versati entro il 16 luglio 2013.

Accertamento fiscale

Ai fini dell’accertamento fiscale, dell’applicazione delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso si applicano le disposizioni in materia di… iva (D.P.R. 622/1972) !

Applicandosi le sanzioni per omesso o ritardato pagamento nei confronti, principalmente, degli intermediari finanziari abilitati [31], che rispondono anche del pagamento dell’imposta, questi soggetti possono sospendere l’esecuzione dell’operazione finché non ottengano la provvista per il versamento dell’imposta.

Deducibilità fiscale

Mentre i guadagni realizzati in regime d’impresa sono ovviamente imponibili a tassazione, ai sensi del comma 499 dell’Art. 1 della Legge 228/2012, la ITF non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Qualche considerazione

Da un punto di vista tecnico… tanto per cambiare la normativa si svela solo qualche giorno prima dell’entrata in vigore del provvedimento rendendo impraticabile aggiornare i sistemi e le procedure.

Inoltre come non osservare che l’iter legislativo non rispetta una legge dello stato: lo Statuto dei diritti del contribuente (Art. 3 della Legge 212/2000) prescrive che “… le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore…”. Una norma che entra in vigore il 1° marzo deve essere regolamentata almeno 60 giorni prima, ed il Decreto di Grilli non ha di certo questo spazio temporale.

Come se non bastasse il fatto che sia stato firmato il 21 febbraio (sette giorni di calendario prima dell’entrata in vigore), diversi articoli del Decreto Grilli fanno riferimento ad ulteriori provvedimenti attuativi di cui l’utenza non ipotizza alcunché.

Quali esiti, per lo Stato, potrebbe ricevere l’impianto giuridico-fiscale se sottoposto ai giudici delle Commissioni Tributarie, allorchè questi invalidino il tutto?

Da un punto di vista del merito… il provvedimento si dimostra ancor più insensato: non solo non permetterà decorose entrate fiscali, ma l’utilità marginale (a livello di Paese) sarà sensibilmente negativa se si pensa agli effetti recessivi sia in termini di volumi di scambi che di (ulteriore) minor approvvigionamento di risorse da parte delle grandi imprese. Il contrario, infatti, di una opera di valorizzazione e conferimento di competitività per il mercato borsistico nazionale. Gli appelli mossi anche da queste pagine, con la citazione testimoniale della fallimentare esperienza svedese[32], non sono stati ascoltati.

Occorre infine osservare che la normativa emanata millanta di essere “europea”; in realtà -a parte il clamore pubblicitario- la ITF si fonda su presupposti e determinazione degli imponibili diversi dallo schema di direttiva approvato in sede comunitaria lo scorso 12 dicembre. Gli sforzi applicativi della disciplina ed il depotenziamento (ulteriore) della borsa valori italiana e del mercato finanziario basato nazionale che la stessa arrecherà saranno vani in una ottica di futuro obbligatorio adeguamento dell’attuale disciplina a quella che è stata tracciata dall’Europa.

Conclusione

Il primo risultato ottenuto è quello di vedersi spostare i grandi volumi dal mercato cash verso quello dei derivati (tassabili dal 1° luglio 2013) o sin da subito essere abbandonati per il mercato tedesco (posto che, come già rilevato, sta prendendo le distanze da questo input europeo) oppure per volare a Londra, ove da qualche mese hanno preparato il grande banchetto delle transazioni finanziarie.

Una tassa sulle transazioni finanziarie ha senso se applicata ovunque, altrimenti i bit coi quali si spostano gigantesche somme saranno sempre più veloci di qualsiasi regolamentazione che, se non bastasse, manca di globalità d’impostazione persino tra stati che in teoria sono favorevoli (Francia, Italia, Germania).

Ovvio che in un tale contesto le piazze londinese, nordamericana, o dell’estremo oriente, notoriamente avverse a simili provvedimenti, non possono che (ulteriormente) beneficiarne in termini di migrazione degli scambi e capitalizzazione.

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