Le intangibles nel nuovo paradigma economico-sociale. Il credito di imposta per formazione tecnologica a favore del personale dipendente (e non solo): una interessante opportunità per l’implementazione/miglioramento dell’efficacia organizzativa.

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Introduzione
Gli occhi più attenti hanno già letto, le orecchie più sensibili hanno udito, le mani hanno sfogliato articoli che hanno trattato degli ultimi distruptive events e che definiscono plausibili scenari futuri sulle abitudini ed i consumi, sulle caratteristiche delle imprese vincenti e delle nuove condizioni di concorrenza.
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Le aziende non sono (più) una semplice “sommatoria” di beni materiali, benchè organizzati, finalizzate all’esercizio dell’impresa[1] ma un evoluto soggetto tecnico, sociale e funzionale dotato di identità, capitali, strumentazioni ed anche e soprattutto di persone. Il fattore umano è tanto più essenziale quanto l’impresa è volta alla produzione di beni o servizi evoluti, innovativi, maturi, ad elevato valore aggiunto, in mercati estremamente concorrenziali, ecc.[2].
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Se, da un punto di vista generale,
– i momenti di crisi sono quelli più generativi,
e, più in particolare, con riferimento alle risorse umane, se
– la perdita di personale strategico/affidabile è comunque una perdita, anche in momenti di crisi,
– il divieto di licenziamento impone comunque la gestione della forza lavoro aziendale,
perché non “sfruttare” il momento per un balzo evolutivo?
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Coniugare un ambito di opportunità con una misura di legge che ne diminuisca il costo è una abilità che non sempre viene colta.
In questa sede si vuole rappresentare l’opportunità di far fruttare a vantaggio dell’organizzazione aziendale un particolare tipo di formazione del personale: quella della sua evoluzione tecnologica.
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Ambito e finalità
A fine 2020 scade la possibilità per le imprese di vedersi rimborsato, sotto forma di credito d’imposta[3], le spese sostenute per la formazione del personale dipendente dirette a far acquisire competenze tecnologiche (come previste dal “Piano Nazionale Industria 4.0”). La misura si prefigge di favorire gli investimenti aziendali nella formazione delle risorse umane verso la conoscenza e l’utilizzo delle tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale.
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Soggetti ammissibili
Il credito d’imposta spetta ad:
- imprese fiscalmente residenti in Italia, a prescindere da forma giuridica, da dimensioni, da regime contabile e di determinazione del reddito a fini fiscali;
- enti no profit che esercitano attività commerciale, ma con riguardo anche ai dipendenti impiegati in attività non commerciali.
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Oggetto dell’agevolazione
Danno diritto a credito d’imposta[4] le seguenti attività di formazione rivolte all’acquisizione od alla stabilizzazione, a favore dei dipendenti, delle competenze rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese:
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
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Ambito aziendale
Gli ambiti aziendali nei quali troveranno svolgimento le attività formative devono essere quelli di:
- Vendita e marketing – ad oggetto attività formative relative ad acquisti, commercio al dettaglio, commercio all’ingrosso, gestione del magazzino, servizi ai consumatori, stoccaggio, tecniche di dimostrazione, marketing, ricerca di mercato;
- Informatica – relative ad analisi di sistemi informatici, elaborazione elettronica dei dati, formazione degli amministratori di rete, linguaggi di programmazione, progettazione di sistemi informatici, programmazione informatica, sistemi operativi;
- Tecniche e tecnologie di produzione – riguardanti, tra l’altro, le attività di robotica, sistemi di comunicazione, tecnologie delle telecomunicazioni, ingegneria meccanica, climatizzazione, elettronica delle comunicazioni, ingegneria del controllo.
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Partecipazione alle attività formative
La partecipazione alle attività formative non è SOLO riservata ai lavoratori dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo determinato e gli apprendisti, MA è consentita ad altri collaboratori senza i suddetti vincoli (ho detto, ad esempio, rete vendita?) e non pregiudica l’applicazione del credito d’imposta.
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Spese finanziabili col credito d’imposta
Concorrono, nella misura di cui in seguito, a formare il credito d’imposta:
- il costo del personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili[5];
- il costo del personale dipendente che partecipi alle attività formative ammissibili[6].
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Il costo aziendale
Poiché il credito d’imposta è correlato al “costo aziendale”, è importante individuare la base del contributo: esso è pari alla retribuzione -al lordo delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali- aggiunta di quota dei ratei del trattamento di fine rapporto, quota delle mensilità aggiuntive, quota di ferie e permessi, maturati sulle ore/giornate di formazione svolte e delle eventuali indennità di trasferta erogate in caso di attività formative svolte fuori sede.
ovvero:
costo aziendale = Retribuzione lorda + ratei di TFR + ratei di mensilità aggiuntive + ratei di ferie e permessi + eventuali indennità di trasferta.
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Misura del credito d’imposta
Relativamente all’anno 2020 il limite massimo annuale del credito è pari al:
- 50% delle spese ammissibili (fino a un massimo di 300.000,00 euro) per le piccole imprese;
- 40% delle spese ammissibili (fino a un massimo di 250.000,00 euro) per le medie imprese;
- 30% delle spese ammissibili (fino a un massimo di 250.000,00 euro) per le grandi imprese.
Il credito d’imposta è utilizzabile tramite modello F24 telematico esclusivamente in compensazione (non può essere ceduto o trasferito), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenuti i costi.
Questo credito di imposta non è soggetto al limite dei 250.000,00 euro previsto per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU, né a quello generale annuo di 700.000,00 euro[7].
È soggetto al verificarsi del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato.
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Certificazione delle spese
Sostenimento e corrispondenza delle spese ammissibili rispetto alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono essere certificate dal Revisore Legale dei conti.
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Documentazione comprovante l’attività formativa effettuata
È parecchio verosimile che gli organi di vigilanza del fisco procedano a controlli per dei contributi che lo Stato attribuisce sulla base di dichiarazioni che le imprese manifestano e comportamenti che comportano un incasso, ancorchè tramite lo strumento della compensazione di imposte e contributi.
Per effetto di quanto sopra, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a conservare:
- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività formative svolte. Per le attività organizzate internamente all’impresa, tale relazione deve essere predisposta dal dipendente “docente o tutor” o dal responsabile aziendale delle attività di formazione. Se le attività di formazione sono svolte da soggetti esterni all’impresa, la relazione deve essere redatta dal soggetto formatore esterno;
- la documentazione contabile/amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio;
- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa;
- i dati riguardanti il numero di ore e dei lavoratori che hanno preso parte alla formazione, indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a conclusione.
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NOTE:
[1] ai sensi dell’art. 2.555 del codice civile, “L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.
[2] ove la qualità della “componente persone” (componente distintiva) prevale su quella dei beni materiali (componente oramai non “caratterizzante”).
[3] che per una impresa in funzionamento costituisce pressochè denaro liquido, nella considerazione che può essere direttamente utilizzato per il pagamento degli oneri contributivi e fiscali dei dipendenti, oltre che per il pagamento delle imposte.
[4] non concorre alla formazione di base imponibile per l’impresa.
[5] le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
[6] nella misura del costo aziendale moltiplicato per le ore/giornate di formazione.
[7] previsto dall’art. 34 della legge n. 388 del 2000 ed innalzato ad 1 milione di euro dal c.d. decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020).
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