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Premessa

I tempi di incertezze che caratterizza il contesto attuale accrescono l’attenzione verso quegli strumenti di pianificazione economica e giuridica relativi alla protezione ed alla maggior valorizzazione del patrimonio e della ricchezza in generale.

Disruption, parola che fino a qualche anno fa in pochi conoscevano, sintetizza l’evolversi di quanto accade attorno a noi: oggi tutto è in “cambiamento”.

Purtuttavia, ai legittimi timori1chi non teme nulla talvolta, più che talvolta, si contraddistingue per dabbenaggine, chè è propria degli sciocchi. si presentano anche opportunità a famiglie ed imprenditori per posizionarsi in un nuovo contesto.

Il Trust

Uno degli strumenti di protezione e valorizzazione dei patrimoni è il trust, istituto d’origine medievale in cui un fondatore/disponente vi colloca beni immobili, partecipazioni societarie, mobili registrati, mobili, opere d’arte, ecc. con una ottima efficacia per le diverse finalità per cui viene istituito: dalla trasmissione del patrimonio, anche per passaggio generazionale, alla protezione dello stesso o di singoli beni2da preservare dai cd. “eventi pregiudizievoli” scaturiti da comportamenti personali sconvenienti (droga, gioco, ecc.)., dal vincolo o prescrizioni circa l’uso per raggiungere determinate finalità (forme di investimento e/o pensionistiche, tutela di minori o disabili, charity) alla ottimizzazione fiscale dei flussi, ecc. .

Tra i principali motivi per l’utilizzo dei trust vi sono, come ricordano i promotori della legge svizzera: la protezione dei beni, che posti in tali strutture sono al riparo da eventi pregiudizievoli legati alle singole persone (separazione di patrimonio personale da patrimonio aziendale o protezione da comportamenti personali avventati come gioco d’azzardo, uso di droghe), la tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili, tutela nel passaggio generazionale, e anche beneficenza, forme di investimenti e pensionistiche.

Una panoramica sull’Istituto del Trust può essere tratta da quest’articolo, che a distanza di due lustri mantiene la sua validità espressiva.

Numerosi Paesi, tra cui l’Italia, aderendo alla Convenzione dell’Aja (recepita in Italia con la Legge 16 ottobre 1989 n. 364)3in base alla quale i trust regolati da una legge straniera prescelta dal fondatore/disponente sono riconosciuti nello stato interno. hanno scelto di fare shopping di legislazioni di altri Paesi cui regolamentare il proprio Trust. Ed allora si va dalla legge maggiormente utilizzata di Jersey ma anche quella inglese, di Cayman, Malta, San Marino, Nuova Zelanda, Bahamas, Guernsey, British Virgin Islands, singoli Stati Usa, Israele o, per finire, quella cinese introdotta con il “Trust law of people’s Republic of China”.

(Palazzo Federale, Berna)

Il Trust Svizzero (prossimo venturo)

Grazie all’insistenza dei governanti del Canton Ticino, la Confederazione Elvetica avrà presto una legge sul trust: dopo vari passaggi, il Consiglio Federale ha elaborato il testo la cui votazione finale al Parlamento della Confederazione è prevista nel prossimo autunno, con l’obiettivo di rendere operativa la norma per il 1° luglio 2023 od al massimo entro la fine del 2023. E ciò potrebbe interessare anche gli italiani che intendono dotarsi di questo antico strumento per i motivi che da qui a poco possono essere compresi.

Con la nuova normativa, la Svizzera punta infatti a rilanciare il suo storico ruolo della gestione delle ricchezze, dopo un periodo di riposizionamento ed assimilazione alle normative internazionali sulla trasparenza. Con l’ambizione di continuare ad essere un punto di riferimento globale, offrendo lo strumento del trust su una base giuridica della confederazione, da registrarsi entro i confini elvetici, senza dover ricorrere a testi di legge talvolta culturalmente distanti sia nella loro normale applicazione che negli eventuali dissidi.

È appena il caso di specificare, altresì, che la normativa svizzera appartiene al cd. blocco di “civil law”, in cui è dal testo stesso di legge che si ricava la regolamentazione, differentemente dal sistema giuridico di “common law” (tipico dei sistemi di origine anglosassone) in cui è il caso giudiziario che regolamenta l’Istituto.

Conclusioni

Nel nuovo scenario geopolitico-finanziario globale, quindi, l’offerta di protezione ed ottimizzazione patrimoniale si amplia nel divenire molto prossimo, e ciò con uno strumento che si preannuncia “moderno”, assieme al vantaggio, per gli italiani, di essere scritto (anche) nella lingua di Dante, in un Paese comunque notoriamente sicuro e affidabile.

Note:

[1] chi non teme nulla talvolta, più che talvolta, si contraddistingue per dabbenaggine, chè è propria degli sciocchi.

[2] da preservare dai cd. “eventi pregiudizievoli” scaturiti da comportamenti personali sconvenienti (droga, azzardo, ecc.).

[3] In base alla quale i trust regolati da una legge straniera prescelta dal fondatore/disponente sono riconosciuti nello stato interno.

(Interno del Palazzo Federale, Berna)

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