(clicca sul numerino per leggere le note!)

(articolo aggiornato in data 4 gennaio 2024)

Aggiornamento del 4 gennaio 2024

All’interno del cd. “Decreto salva superbonus” (D.L. 29/12/2023 n. 212, in vigore dal 30 dicembre 2023) relativo ai lavori non terminati è stata inserita una modifica che rende meno allettante il bonus barriere architettoniche di cui all’Art. 119-ter del D.L. 34/2020.

L’Art. 3 del D.L. 29/12/2023 n. 212 prevede:

  • la limitazione dell’agevolazione ai soli interventi aventi per oggetto “scale, rampe, ascensori, servo-scala e piattaforme elevatrici”;
  • l’abolizione degli interventi riguardanti “l’automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito” (quindi con l’uscita dall’ambito di applicazione di spese aventi per oggetto, tra gli altri, infissi, pavimenti, servizi igienici, nonché gli interventi di automazione degli impianti);
  • l’estensione del blocco delle opzioni di sconto o cessione di cui all’Art. 121 del DL 34/2020 anche per le spese detraibili con il bonus barriere, salvo che per le spese per interventi di superamento delle barriere architettoniche sostenute fino al 31.12.2023 oppure nei casi in cui entro il 29.12.2023 sia stata presentata la richiesta di un necessario titolo abilitativo, o siano già iniziati i lavori nel caso non sia necessario alcun titolo abilitativo, oppure infine -nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati e non sia necessario un titolo abilitativo- sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori ed al contempo sia stato versato un acconto sul prezzo;
  • il requisito di pagamento attraverso “bonifico parlante” di cui all’Art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 per i soggetti non titolari di reddito d’impresa (diversamente, per le imprese che individuano il momento di sostenimento delle spese in base al principio di competenza fiscale, anziché “per cassa”, sarebbero opportune conferme ufficiali nella direzione della non applicazione dell’obbligo di “bonifico parlante”);
  • la dimostrazione, anche per tale bonus, dell’avvenuto rispetto dei requisiti tecnici per l’eliminazione delle barriere architettoniche, come previsti dal DM 236/89, che deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

Introduzione

Nonostante la partita dei bonus edilizi costituisca una partita in attivo per lo Stato (si pensi ai maggiori immediati incassi in termini di iva e imposte dirette provenienti dalle filiere di consulenza, di fornitura e di costruzione nonché di quelli a medio-lungo per le imposte provenienti dai contribuenti (Irpef e Imu-Tari) nonché per le cosiddette imposte sugli affari (Registro, Ipotecarie, Catastali, Successioni e Donazioni), come peraltro testimoniato da studi commissionati dalla Camera dei Deputati (tra cui il documento elaborato per la Camera dei Deputati elaborato dal CRESME –QUI il rapporto– che prende in esame, fra l’altro, gli effetti dei bonus edilizi nel periodo 1998-2020) nonché della Fondazione dei Dottori Commercialisti, il Governo dapprima Draghi e, al momento, Meloni subiscono le pressioni della Commissione europea sia sul versante di un loro ridimensionamento che, soprattutto, che per l’attuale blocco della circolazione dei crediti fiscali (quella trasferibilità motivo del vero successo di una misura che, di fatto, esiste dal 1998, ovvero da 30 anni), in quanto considera questi crediti oneri “pagabili dallo Stato” tali da considerare (nuovo) debito pubblico, e che vuole quindi limitare all’interno delle griglie dell’eurosistema.

Se il Superbonus 110% negli ultimi due anni è stato la vera star di fatto oggi molto depotenziata, la normazione dell’ultimo anno ha modificato la gerarchia delle convenienze dei numerosi incentivi edilizi oggi in essere (da valutarsi in termini dell’entità del bonus e dell’importo massimo ammissibile, ma anche per condizioni richieste per accedervi nonché del tempo a disposizione per effettuare gli interventi).

In questa sede verrà affrontato uno dei 9 bonus attualmente a disposizione, il bonus “barriere”, che per le sue caratteristiche e possibili estensioni negli interventi (vedi paragrafo “tipo di interventi”, in seguito, ove è ricompresa una gamma abbastanza ampia di miriade di lavorazioni in modo da poter scegliere una ristrutturazione abbastanza profonda1Una ristrutturazione completa di un bagno e di ampliamento e sostituzione delle porte che rispetti alcune prescrizioni può essere qualificata come intervento di abbattimento delle barriere architettoniche, tale da consentire di godere del bonus barriere.) è degno di molto interesse. Trattasi di un bonus che si aggiungerebbe, ad esempio, al bonus casa ma potrebbe anche essere trainato dal superbonus.

Premessa

Con la Legge di Bilancio 2023 (Art. 1, comma 365, Legge 29/12/2022 n. 197) è stato prorogato fino al 31.12.20252 la sua scadenza era stata fissata per il 31/12/2022. il cd. “bonus barriere” di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, che prevede un’agevolazione ad hoc per gli interventi “direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche”.

Le caratteristiche principali di questo incentivo edilizio sono riassumibili in:

  • l’aliquota della detrazione è (stata) elevata al 75%;
  • l’agevolazione spetta per le spese sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2025;
  • la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo;
  • il bonus può essere fruito direttamente in dichiarazione dei redditi oppure tramite cessione del credito e/o sconto in fattura;
  • può riguardare tutte le categorie di immobili;
  • sono ammissibili sia i privati, sia le imprese.

Il Bonus Barriere Architettoniche

Di seguito le caratteristiche, condizioni e vantaggi del rinnovato incentivo di ristrutturazione immobiliare, che -come potrà essere appurato- potrebbe non essere limitato ai “soli” interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

Immobili interessati

Per l’individuazione del tipo di unità immobiliare su cui effettuare lavori agevolati, la norma prevede che siano interessati gli interventi effettuati su “edifici già esistenti”, senza riportare altre ulteriori specificazioni.

Da ciò discende che sono agevolabili gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale:

  • sia di tipo abitativo,
  • che commerciale (capannoni, negozi, uffici).

Le imprese che effettuano gli interventi su immobili da esse posseduti o detenuti, accedono all’incentivo a prescindere dalla qualificazione di questi immobili in bilancio come “strumentali”, “immobili merce” o “patrimoniali”.

Soggetti

L’incentivo fiscale può essere fruito dai “proprietari” dell’immobile interessato ai lavori nella forma di:

  • alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,
  • agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,
  • alle società semplici,
  • alle associazioni tra professionisti,
  • ai soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali),
  • condomini,

nonché ai “detentori” dell’immobile interessato ai lavori a condizione che:

  • sostengano le spese relative agli interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario);
  • gli immobili oggetto degli interventi siano detenuti in base a un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Agevolazione formale per i Condomini

Aggiungendo il comma 4-bis all’art. 119-ter del DL 34/2020, inoltre, la Legge 197/2022 stabilisce che “Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio”.

Entità del bonus

La detrazione fiscale ammonta al 75% delle spese sostenute il cui tetto è:

  • 50.000 euro per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da più di 8 unità immobiliari3Per un edificio condominiale composto da 15 unità immobiliari, ad esempio, il bonus barriere 75% compete entro un importo massimo di spesa pari a 530.000 euro (40.000 x 8 + 30.000 x 7)..

Le spese sostenute per anno dai privati e per competenza dalle imprese.

Tipologia di lavori

la detrazione in parola spetta nella misura del 75%, delle spese documentate e sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, genericamente relative a:

  • interventi direttamente finalizzati al superamento ed all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti;
  • interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
  • in caso di sostituzione dell’impianto, rientrano nell’agevolazione le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Per fruire dell’agevolazione gli interventi realizzati devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici DM 14/6/1989 n. 236 avente ad oggetto “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.”

È proprio dall’analisi del decreto 236/1989 che si evincono i parametri di progettazione che definiscono quando un lavoro è considerato come l’eliminazione di una barriera architettonica che determinano la sussistenza di 14 le tipologie di lavori interni e 6 quelle di lavori esterni.

Agli ascensori, montascale, rampe e piattaforme elevatrici è possibile, ad esempio, aggiungere una vasta gamma di lavori utili a migliorare l’accessibilità degli immobili Il bonus barriere architettoniche si adatta potenzialmente ad un numero parecchio più ampio di lavori utili a migliorare l’accessibilità degli immobili: nell’agevolazione, infatti, rientrano anche impianti elettrici, ampliamenti di porte o adeguamenti di servizi igienici.

E più nello specifico…

a parte scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme, sono ammessi interventi

A) edilizi:

– sulle porte: devono essere “facilmente manovrabili”, con una luce netta di almeno 80 centimetri (se danno accesso da un’unità immobiliare) e con una altezza delle maniglie tra 85 e 95 centimetri;

– nei bagni/servizi igienici, in cui essenziali sono gli spazi: devono essere garantite le manovre di una sedia a ruote e si deve dare “preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell’acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici”4tutto questo viene corredato da misure: a esempio, lo spazio frontale per accostare la sedia a rotelle al lavabo deve essere almeno di 80 centimetri dal bordo.;

– in cucina gli apparecchi “devono essere preferibilmente disposti sulla stessa parete o su pareti contigue”. Ma, soprattutto, sotto il piano di lavoro va previsto un vano vuoto, in modo da consentire ad una persona su sedia a rotelle di avvicinarsi senza problemi5questo spazio dovrà avere un’altezza di almeno 70 centimetri.[2].

– i corridoi devono avere una larghezza minima di 100 centimetri e disporre di spazi che consentano l’inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote.

B) impiantistici:

– tutti gli apparecchi elettrici, i quadri generali,

– le valvole ed i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento,

– i campanelli, i pulsanti di comando ed i citofoni,

devono essere “tali da permettere un uso agevole anche da parte della persona su sedia a ruote”. Ovvero: devono essere posti ad un’altezza compresa tra i 40 e 140 centimetri.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute pe le opere di completamento dei predetti interventi, quali quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari.

Asseverazione sui lavori

La normativa non prevede asseverazione sui lavori fatti ma ovviamente la progettazione e realizzazione deve essere rispondente alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici DM 14/6/1989 n. 236.

Modalità di fruizione del bonus

Anche per questa detrazione è data la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente, per la cessione del credito o per il cd. sconto in fattura6a causa di un errore legislativo, al momento non è prevista come perseguibile la cessione del credito nonché lo sconto in fattura relative alle spese effettuate nel 2025..

c.d. “sconto sul corrispettivo” sia di diretto utilizzo in dichiarazione che di accesso allo sconto in fattura nonché ai sensi di quanto previsto dall’articolo 121, comma 1, del decreto-legge 34 del 2020, per i soggetti che sostengono le spese negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024

In altri termini l’opzione per la cessione/sconto è esperibile esclusivamente per le spese sostenute sino al 31/12/2024, tuttavia, come si è detto, per effetto della proroga disposta dalla Legge di bilancio 2023, l’agevolazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche è, ad oggi, fruibile per le spese sostenute fino all’anno 2025.

NOTE:

[1] Una ristrutturazione completa di un bagno e di ampliamento e sostituzione delle porte che rispetti alcune prescrizioni può essere qualificata come intervento di abbattimento delle barriere architettoniche, tale da consentire di godere del bonus barriere.

[2] la sua scadenza era stata fissata per il 31/12/2022.

[3] Per un edificio condominiale composto da 15 unità immobiliari, ad esempio, il bonus barriere 75% compete entro un importo massimo di spesa pari a 530.000 euro (40.000 x 8 + 30.000 x 7).

[4] tutto questo viene corredato da misure: a esempio, lo spazio frontale per accostare la sedia a rotelle al lavabo deve essere almeno di 80 centimetri dal bordo.

[5] questo spazio dovrà avere un’altezza di almeno 70 centimetri.

[6] a causa di un errore legislativo, al momento non è prevista come perseguibile la cessione del credito nonché lo sconto in fattura relative alle spese effettuate nel 2025.

Articoli correlati: vai alla pagina dedicata all’argomento Bonus edilizi.

I bonus dell’edilizia

Federico III, detto Federico da Montefeltro, anche Duca di Urbino, assume il potere a seguito di una congiura7Non è necessario che l’impresa esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico bensì è possibile che tali lavori siano commissionati ad altra impresa esecutrice. Tuttavia, è necessario che l’impresa appaltante sia titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e che sia un’impresa astrattamente idonea ad eseguire tali lavori (Interpello Agenzia delle entrate n. 320 del 10/5/2021) ordita dal popolo urbinate il 22 luglio 1.444 a carico del fratellastro Oddantonio da Montefeltro8 nato il 18 gennaio 1427 dal conte di Urbino Guidandonio da Montefeltro e dalla seconda moglie di costui, Caterina Colonna, fu l’unico figlio maschio legittimo del conte di Urbino e superò nel diritto di successione il fratellastro maggiore Federico, nato nel 1422 e legittimato nel 1424. (primo Duca di Urbino9 Il 17 febbraio 1443, pochi giorni prima della morte del padre, Oddantonio venne investito del vicariato apostolico in temporalibus, ed associato così al governo dei domini paterni. Il 26 aprile 1443 papa Eugenio IV elevava Oddantonio al grado di duca di Urbino, titolo trasmissibile agli eredi. La nomina si inquadrava nell’azione pontificia di contrasto a Francesco Sforza nelle Marche nella quale i Montefeltro erano comunque impegnati militando da tempo nell’esercito del duca di Milano, alleato del papa nella lotta allo Sforza.), il quale fu assassinato

 

l’estraneità di Federico all’assassinio è stata messa in dubbio dai più (contemporanei e storici moderni, tratto da wikipedia). dopo poco più di un anno di potere motivato da addebiti di vita dissoluta a corte (oltre al pagamento della nomina ducale) e da una forte “stretta fiscale”.

Federico, presentatosi la mattina successiva a Corte, cancellò le imposizioni, concesse l’impunità per i congiurati e si concentrò a finanziare lo stato attraverso il richiamo in città di tutta la nobiltà dell’epoca, anche quella fuggita, per vivere nella città ideale da lui concepita (contraddistinta da pace, cultura ed arte) ed anche per mezzo di una sapiente dotazione militare e diplomatica con gli Stati del tempo.

A propria volta Oddantonio10 Aveva sposato nel 1397 Rengarda Malatesta,dalla quale, in ventisette anni di matrimonio, non ebbe figli. Da una relazione con Elisabetta degli Accomandugi, dama di Compagnia nacque Federico III, legittimato, secondo Duca d’Urbino. Da un’altra relazione extraconiugale sarebbe nata Aura, figlia naturale sposata al conte Bernardino degli Ubaldini della Carda, comandante generale della Compagnia Feltria.

Dopo la morte di Rengarda in seguito a malattia, sposò Caterina Colonna, nipote del Papa. Questa gli diede finalmente un figlio maschio, Oddantonio, garantendo cosi la successione alla casata. La coppia ebbe in totale 6 figli:

  • Oddantonio II (1422 – 1444), primo Duca d’Urbino che successe al padre;
  • Pietro che nel 1439 era al servizio del duca di Milano;
  • Agnese (o Agnesina), sposata a Alessandro Gonzaga;
  • Violante, moglie di Novello Malatesta, si fece monaca alla morte del marito;
  • Raffaello, di cui nulla si sa;
  • Sveva, moglie di Alessandro Sforza, costretta a farsi monaca divenne la “Beata Serafina”.subentrava a Guidandonio da Montefeltro, padre di Oddantonio e di Federico, condottiero, il quale prese pacificamente nel 1403 le redini della Signoria di Urbino11 Nel 1404 si fece investire da papa Bonifacio IX signore di Urbino fino alla terza generazione, per milleduecento fiorini d’oro. Essendosi in seguito distaccato dal papa per unirsi al re Ladislao, che nel 1411 lo creò gran connestabile del regno, fu scomunicato. Con questo pretesto, conquistò Assisi. In seguito si riconciliò con la Chiesa e fece ossequio a papa Martino V divenendone il principale alleato assieme agli Sforza e che sostenne contro Braccio da Montone. Nel 1426 il Papa lo investì del dominio di Castel Durante, ovvero Urbania, che egli assediò ed occupò nel 1427.

    .

Vuoi informazioni aggiuntive ? Contattaci