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Introduzione
Nonostante la partita dei bonus edilizi costituisca una partita in attivo per lo Stato (si pensi ai maggiori immediati incassi in termini di iva e imposte dirette provenienti dalle filiere di consulenza, di fornitura e di costruzione nonché di quelli a medio-lungo per le imposte provenienti dai contribuenti (Irpef e Imu-Tari) nonché per le cosiddette imposte sugli affari (Registro, Ipotecarie, Catastali, Successioni e Donazioni), come peraltro testimoniato da studi commissionati dalla Camera dei Deputati (tra cui il documento elaborato per la Camera dei Deputati elaborato dal CRESME –QUI il rapporto– che prende in esame, fra l’altro, gli effetti dei bonus edilizi nel periodo 1998-2020) nonché della Fondazione dei Dottori Commercialisti, il Governo dapprima Draghi e, al momento, Meloni subiscono le pressioni della Commissione europea sia sul versante di un loro ridimensionamento che, soprattutto, che per l’attuale blocco della circolazione dei crediti fiscali (quella trasferibilità motivo del vero successo di una misura che, di fatto, esiste dal 1998, ovvero da 30 anni), in quanto considera questi crediti oneri “pagabili dallo Stato” tali da considerare (nuovo) debito pubblico, e che vuole quindi limitare all’interno delle griglie dell’eurosistema.
Se il Superbonus 110% negli ultimi due anni è stata la vera star di fatto oggi molto depotenziata, la normazione dell’ultimo anno ha modificato la gerarchia delle convenienze dei numerosi incentivi edilizi oggi in essere (da valutarsi in termini dell’entità del bonus e dell’importo massimo ammissibile, ma anche per condizioni richieste per accedervi nonché del tempo a disposizione per effettuare gli interventi).
In questa sede verrà affrontato uno dei 9 bonus attualmente a disposizione, il bonus “barriere”, che per le sue caratteristiche e possibili estensioni negli interventi (vedi paragrafo “tipo di interventi”, in seguito, ove è ricompresa una gamma abbastanza ampia di miriade di lavorazioni in modo da poter scegliere una ristrutturazione abbastanza profonda1Una ristrutturazione completa di un bagno e di ampliamento e sostituzione delle porte che rispetti alcune prescrizioni può essere qualificata come intervento di abbattimento delle barriere architettoniche, tale da consentire di godere del bonus barriere.) è degno di molto interesse. Trattasi di un bonus che si aggiungerebbe, ad esempio, al bonus casa ma potrebbe anche essere trainato dal superbonus.
Premessa
Con la Legge di Bilancio 2023 (Art. 1, comma 365, Legge 29/12/2022 n. 197) è stato prorogato fino al 31.12.20252 la sua scadenza era stata fissata per il 31/12/2022. il cd. “bonus barriere” di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, che prevede un’agevolazione ad hoc per gli interventi “direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche”.
Le caratteristiche principali di questo incentivo edilizio sono riassumibili in:
- l’aliquota della detrazione è (stata) elevata al 75%;
- l’agevolazione spetta per le spese sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2025;
- la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo;
- il bonus può essere fruito direttamente in dichiarazione dei redditi oppure tramite cessione del credito e/o sconto in fattura;
- può riguardare tutte le categorie di immobili;
- sono ammissibili sia i privati, sia le imprese.
Il Bonus Barriere Architettoniche
Di seguito le caratteristiche, condizioni e vantaggi del rinnovato incentivo di ristrutturazione immobiliare, che -come potrà essere appurato- potrebbe non essere limitato ai “soli” interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.
Immobili interessati
Per l’individuazione del tipo di unità immobiliare su cui effettuare lavori agevolati, la norma prevede che siano interessati gli interventi effettuati su “edifici già esistenti”, senza riportare altre ulteriori specificazioni.
Da ciò discende che sono agevolabili gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale:
- sia di tipo abitativo,
- che commerciale (capannoni, negozi, uffici).
Le imprese che effettuano gli interventi su immobili da esse posseduti o detenuti, accedono all’incentivo a prescindere dalla qualificazione di questi immobili in bilancio come “strumentali”, “immobili merce” o “patrimoniali”.
Soggetti
L’incentivo fiscale può essere fruito dai “proprietari” dell’immobile interessato ai lavori nella forma di:
- alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,
- agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,
- alle società semplici,
- alle associazioni tra professionisti,
- ai soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali),
- condomini,
nonché ai “detentori” dell’immobile interessato ai lavori a condizione che:
- sostengano le spese relative agli interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario);
- gli immobili oggetto degli interventi siano detenuti in base a un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Agevolazione formale per i Condomini
Aggiungendo il comma 4-bis all’art. 119-ter del DL 34/2020, inoltre, la Legge 197/2022 stabilisce che “Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio”.
Entità del bonus
La detrazione fiscale ammonta al 75% delle spese sostenute il cui tetto è:
- 50.000 euro per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da più di 8 unità immobiliari3Per un edificio condominiale composto da 15 unità immobiliari, ad esempio, il bonus barriere 75% compete entro un importo massimo di spesa pari a 530.000 euro (40.000 x 8 + 30.000 x 7)..
Le spese sostenute per anno dai privati e per competenza dalle imprese.
Tipologia di lavori
la detrazione in parola spetta nella misura del 75%, delle spese documentate e sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, genericamente relative a:
- interventi direttamente finalizzati al superamento ed all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti;
- interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
- in caso di sostituzione dell’impianto, rientrano nell’agevolazione le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Per fruire dell’agevolazione gli interventi realizzati devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici DM 14/6/1989 n. 236 avente ad oggetto “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.”
È proprio dall’analisi del decreto 236/1989 che si evincono i parametri di progettazione che definiscono quando un lavoro è considerato come l’eliminazione di una barriera architettonica che determinano la sussistenza di 14 le tipologie di lavori interni e 6 quelle di lavori esterni.
Agli ascensori, montascale, rampe e piattaforme elevatrici è possibile, ad esempio, aggiungere una vasta gamma di lavori utili a migliorare l’accessibilità degli immobili Il bonus barriere architettoniche si adatta potenzialmente ad un numero parecchio più ampio di lavori utili a migliorare l’accessibilità degli immobili: nell’agevolazione, infatti, rientrano anche impianti elettrici, ampliamenti di porte o adeguamenti di servizi igienici.
E più nello specifico…
a parte scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme, sono ammessi interventi
A) edilizi:
– sulle porte: devono essere “facilmente manovrabili”, con una luce netta di almeno 80 centimetri (se danno accesso da un’unità immobiliare) e con una altezza delle maniglie tra 85 e 95 centimetri;
– nei bagni/servizi igienici, in cui essenziali sono gli spazi: devono essere garantite le manovre di una sedia a ruote e si deve dare “preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell’acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici”4tutto questo viene corredato da misure: a esempio, lo spazio frontale per accostare la sedia a rotelle al lavabo deve essere almeno di 80 centimetri dal bordo.;
– in cucina gli apparecchi “devono essere preferibilmente disposti sulla stessa parete o su pareti contigue”. Ma, soprattutto, sotto il piano di lavoro va previsto un vano vuoto, in modo da consentire ad una persona su sedia a rotelle di avvicinarsi senza problemi5questo spazio dovrà avere un’altezza di almeno 70 centimetri.[2].
– i corridoi devono avere una larghezza minima di 100 centimetri ed disporre di spazi che consentano l’inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote.
B) impiantistici:
– tutti gli apparecchi elettrici, i quadri generali,
– le valvole ed i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento,
– i campanelli, i pulsanti di comando ed i citofoni,
devono essere “tali da permettere un uso agevole anche da parte della persona su sedia a ruote”. Ovvero: devono essere posti ad un’altezza compresa tra i 40 e 140 centimetri.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute pe le opere di completamento dei predetti interventi, quali quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari.
Asseverazione sui lavori
La normativa non prevede asseverazione sui lavori fatti ma ovviamente la progettazione e realizzazione deve essere rispondente alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici DM 14/6/1989 n. 236.
Modalità di fruizione del bonus
Anche per questa detrazione è data la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente, per la cessione del credito o per il cd. sconto in fattura6a causa di un errore legislativo, al momento non è prevista come perseguibile la cessione del credito nonché lo sconto in fattura relative alle spese effettuate nel 2025..
c.d. “sconto sul corrispettivo” sia di diretto utilizzo in dichiarazione che di accesso allo sconto in fattura nonché ai sensi di quanto previsto dall’articolo 121, comma 1, del decreto-legge 34 del 2020, per i soggetti che sostengono le spese negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024
In altri termini l’opzione per la cessione/sconto è esperibile esclusivamente per le spese sostenute sino al 31/12/2024, tuttavia, come si è detto, per effetto della proroga disposta dalla Legge di bilancio 2023, l’agevolazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche è, ad oggi, fruibile per le spese sostenute fino all’anno 2025.
NOTE:
[1] Una ristrutturazione completa di un bagno e di ampliamento e sostituzione delle porte che rispetti alcune prescrizioni può essere qualificata come intervento di abbattimento delle barriere architettoniche, tale da consentire di godere del bonus barriere.
[2] la sua scadenza era stata fissata per il 31/12/2022.
[3] Per un edificio condominiale composto da 15 unità immobiliari, ad esempio, il bonus barriere 75% compete entro un importo massimo di spesa pari a 530.000 euro (40.000 x 8 + 30.000 x 7).
[4] tutto questo viene corredato da misure: a esempio, lo spazio frontale per accostare la sedia a rotelle al lavabo deve essere almeno di 80 centimetri dal bordo.
[5] questo spazio dovrà avere un’altezza di almeno 70 centimetri.
[6] a causa di un errore legislativo, al momento non è prevista come perseguibile la cessione del credito nonché lo sconto in fattura relative alle spese effettuate nel 2025.

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