Il Sole 24 Ore, Sab. 28/7/2018

ANTIRICICLAGGIO

Alla fine del procedimento di consultazione, l’Unita di informazione finanziaria (Uif) presso la Banca d’Italia, emanerà la disciplina (attualmente in bozza) riguardante nuove «Comunicazioni oggettive» antiriciclaggio. Ciò in attuazione della normativa nazionale antiriciclaggio (ossia il Dlgs 231/2007 come modificato dal Dlgs 90/2017, che ha recepito la direttiva Ue 2015/849 conosciuta come «quarta direttiva antiriciclaggio») e secondo lo standard di informative del Gafi e delle regole europee a favore delle Financial intelligence unit.

La norma nazionale incarica, infatti, all’attuale articolo 47, comma 1, del Dlgs 231/2007, soggetti qualificati bancari e parabancari di trasmettere all’Uif, con cadenza periodica, dati ed informazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo che possano costituire una base dati ampia, omogenea e sistematica utile per arricchire le analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e per approfondire fenomeni di rischio. Il provvedimento si prefigge di monitorare le operazioni di denaro contante in conseguenza del fatto che, come individuato dalla Commissione Ue e dalle autorità antiriciclaggio nazionali, tali operazioni vengono considerate ad elevato rischio.

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DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI

Antiriciclaggio, comunicazioni oggettive per movimenti in contante da 10mila euro in su

di Gabriele Righetti

Alla fine del procedimento di consultazione, l’Unità di informazione finanziaria (Uif) presso la Banca d’Italia, emanerà la disciplina (attualmente in bozza) riguardante nuove «Comunicazioni oggettive» antiriciclaggio. Ciò in attuazione della normativa nazionale antiriciclaggio (ossia il Dlgs 231/2007 come modificato dal Dlgs 90/2017, che ha recepito la direttiva Ue 2015/849 conosciuta come «quarta direttiva antiriciclaggio») e secondo lo standard di informative del Gafi e delle regole europee a favore delle Financial intelligence unit. La norma nazionale incarica, infatti, all’attuale articolo 47, comma 1, del Dlgs 231/2007, soggetti qualificati bancari e parabancari di trasmettere all’Uif, con cadenza periodica, dati ed informazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo che possano costituire una base dati ampia, omogenea e sistematica utile per arricchire le analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e per approfondire fenomeni di rischio. Il provvedimento si prefigge specificamente di monitorare le operazioni di denaro contante in conseguenza del fatto che, come individuato dalla Commissione europea e dalle autorità antiriciclaggio nazionali, tali operazioni vengono considerate ad elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

Operazioni di contanti allo sportello

Oggetto di segnalazione saranno tutte le operazioni, anche occasionali, di movimentazione mensile di denaro contante di importo pari o superiore a 10mila euro, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro da parte dello stesso cliente o esecutore e senza considerare compensazioni di operazioni di segno contrario (versamenti-prelevamenti).

Oggettive

Sono denominate «oggettive» in quanto le operazioni da comunicare non saranno sottoposte ad alcuna valutazione di anomalìa o sospetto e dovranno essere comunque comunicate. È previsto espressamente che qualora nel corso del mese non sia stata effettuata alcuna operazione in contanti, i destinatari invieranno comunque una comunicazione (negativa).

Soggetti interessati

Le comunicazioni oggettive dovranno essere mensilmente inviate da banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, Poste italiane e riguarderanno i nominativi di loro clienti che hanno effettuato movimentazioni per contanti, su base mensile, pari o superiori, appunto, a 10mila euro.

Rapporti con le segnalazioni di operazioni sospette (Sos)

Le comunicazioni oggettive costituiscono, a regime, patrimonio informativo autonomo ed ulteriore rispetto alle attuali banche dati e saranno escluse dall’obbligo di segnalazione di operazioni sospette nel solo caso in cui l’operazione oggettiva non presenti collegamenti con operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta oppure non sia effettuata da clienti con un profilo soggettivo marcatamente anomalo.

Oltre a giustamente colpire gli autori di reati di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, tali informazioni assunte a livello antiriciclaggio potrebbero riverberarsi in ambito fiscale in quanto direttamente utilizzabili negli accertamenti tributari.

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