Il Governo Meloni pone fine al meccanismo dei crediti di imposta cedibili e scontabili

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Abstract

Lo straordinario successo della norma si è tramutato, da un certo punto di vista, nel suo “fallimento”: questo, in sintesi, potrebbe rappresentare la parabola del superbonus, che trascina con sé anche gli altri interventi di efficientamento eco e sismico.

Certamente mal progettati, si pensi il “Bonus facciate” approvato nel periodo ante “pandemia”, quello che più si prestava ed in effetti ha collezionato le cd. truffe, su cui i detrattori dei bonus edilizi si sono poi battuti.

In aggiuunta, la loro applicazione, sia da parte del legislatore che da parte dell’amministrazione fiscale, ha fatto il resto.

Dubbio ed incertezza sono i peggiori detrattori dello sviluppo economico.

Introduzione

Se solo qualche mese fa, col Decreto “Aiuti-quater”, il Governo riduceva l’entità dell’agevolazione del 110% al 90%, ancora interessante soprattutto per i condomìni e la rendeva praticamente inapplicabile per le villette unifamiliari, lo scorso venerdì il medesimo Governo è nuovamente intervenuto in materia.

È intervenuto, tra l’altro, non più sulla entità del bonus, bensi sulla modalità di usufruirne: ha bloccato –relativamente a nuove pratiche di intervento edilizio– la cessione del credito fiscale e/o lo sconto in fattura. Cosa non da poco: trattasi di quelle modalità che, introducendo di fatto una sorta di moneta fiscale, avevano decretato uno straordinario successo della misura. Con effetti sia sulla ripresa economica, sull’occupazione, sull’efficientamento energetico e sulla resistenza sismica del mediamente parco abitativo nazionale.

Il provvedimento ha altresì:

  • determinato l’impedimento di acquisto dei crediti di imposta da parte degli enti locali (Regioni Sardegna, Basilicata e Piemonte nonchè la Provincia di Treviso avevano acquistato crediti dalle imprese locali fornendo con ciò un ausilio alle imprese ma portando altresì a compimento delle speculative operazioni di acquisto a sconto degli importi che avrebbe versato di lì a poco);
  • stabilito per legge la procedura per la quale sono da escludersi le responsabilità fra cedente e cessionario (o fornitore in buona fede in caso di sconto in fattura), motivazione (anche) per la quale le banche avevano sospeso l’acquisizione dei crediti fiscali. Questa norma dovrebbe favorire la riapertura degli acquisti di bonus fiscali da parte delle banche.

Motivazioni del provvedimento

Ad un importo di crediti fiscali che avrebbe raggiunto l’importo di oltre 100 miliardi e che possa circolare come moneta “parallela” (di tipo fiscale, ovvero chi li acquista -a sconto- li scomputa dai versamenti fiscali e previdenziali) corrisponde certamente un mancato incasso di quei tributi e contributi (generalmente scomputabili per quote paritetiche in cinque o dieci anni). Lo Stato, ovvero, acconsente a far credito sulla propria capacità impositiva (da materializzarsi nel futuro), relativamente alle imposte che presumibilmente i contribuenti dovranno versare.

A livello Ue sta tornando in discussione il tema dei deficit statali compatibili ai vincoli di bilancio prescritti dal trattato di Maastricht e la Commissione europea preme per iscrivere come debito quegli importi addirittura nell’anno di cessione o sconto in fattura, come peraltro suggerito da Eurostat1anche se in realtà si tratta di “minori entrate”.. Di fronte a queste evenienze ed il recente spoiler del vice ministro del Ministero dell’economia Maurizio Leo, il quale avrebbe dichiarato che anche i mercati ci avrebbero creato grandi problemi”, il Governo Meloni sta dimostrando di seguire la linea rigorista del precedente Governo Draghi.

Parametri di Maastricht che impongono una gestione del bilancio statale all’interno di vincoli e lo spoiler del vice ministro del Ministero dell’economia Maurizio Leo, che avrebbe dichiarato che anche i mercati ci avrebbero creato grandi problemi” ha fatto il resto.

Inoltre, lo stop certamente arreca un vantaggio in capo alle finanze pubbliche in quanto certamente ci saranno contribuenti che non riusciranno a dedurre in ogni dichiarazione dei redditi la detrazione fiscale, per incapienza dei loro redditi.

Analisi del provvedimento

PER IL FUTURO, SOPPRESSE LE OPZIONI PER LA CESSIONE E LO SCONTO

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. 11/2023, dal 17.2.2023 non sarà più possibile optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”).

PER IL PASSATO, CONDIZIONI DI VALIDITÀ PER AVVALERSI DI CESSIONE E/O SCONTO
Clausola di salvaguardia

Ai sensi dell’Art. 2, commi 2 – 3, il decreto ha previsto una clausola di salvaguardia in base alla quale sarà ancora possibile optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo previsti dall’art. 121, comma 1, lett. a) e b), D.L. 34/2020, con riguardo a quegli interventi per i quali, anteriormente alla data del 17.2.2023, sono già presentati i titoli edilizi abilitativi

Situazione alla mezzanotte del 16 febbraio 2023
Interventi “Superbonus”

Gli interventi che godono del superbonus (110%, 90%, 70% o 65%) possono ancora procedere a cessione del credito e/o sconto sul corrispettivo –in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2025– se alla data del 16 febbraio 2023:

  • sia stata presentata la CILA per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini
  • sia adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la CILA per gli interventi effettuati dai condomìni;
  • sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Interventi diversi dal Superbonus

Interventi edilizi che godono di agevolazioni diverse dal “Superbonus” (Sismabonus, Barriere, Ecobonus, ecc.) possono ancora avvalersi di cessione del credito di sconto sul corrispettivo -in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2024- se alla data del 16 febbraio 2023:

  • sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, oppure, già iniziati i lavori nel caso in cui per tale intervento non sia richiesta presentazione di alcun titolo abilitativo;
  • sia stato registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso possano competere le detrazioni acquisti di cui all’art. 16-bis, comma 3, del TUIR (c.d. “bonus casa acquisti 50%”) o all’art. 16, comma 1-septies, del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus acquisti”).

Unico regime di scomputo dei bonus fiscali

La novità impone che, come per il passato (ante D.L. 34/2020 – cd. “Decreto Rilancio”), coloro effettuano interventi edilizi agevolati, potranno solo scomputare le relative detrazioni fiscali soltanto in dichiarazione dei redditi, e nei limiti dei redditi personali dell’anno, con la perdita dell’eccedenza rispetto alla propria capienza.

NOTE:​

[1] anche se in realtà si tratta di “minori entrate”.

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