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(articolo aggiornato in data 4 gennaio 2024)

Introduzione

Il 2024 presenta novità nella regolamentazione dei bonus edilizi a valenza fiscale, con la progressiva scomparsa del Superbonus 110% (il “bonus facciate”1provvedimento ante pandemia a cui imputare, per le falle che presentava, la maggior parte delle truffe sui bonus edilizi. fu il primo a scomparire) e la cancellazione della caratteristica chiave delle detrazioni fiscali: la creazione attraverso lo sconto in fattura e/o la cessione del credito di una moneta fiscale da utilizzare o cedere2in realtà tale possibilità è rimasta per quei lavori rientranti nel “Bonus barriere architettoniche”, come si vedrà in seguito. per tornare alla detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi.

Ma l’epilogo del Superbonus 110%3che nel 2024 avrà la misura del 70% e del 65% nel 2025 e solo per alcune categorie, come i condomìni. non segna la chiusura di tutte le agevolazioni edilizie, anzi –a dispetto dei titoli sensazionalistici dei giornali– permane la quasi totalità delle detrazioni fiscali degli interventi edilizi con riguardo alle spese sostenute sino al 31 dicembre 20244eccettuato il bonus barriere, dal 2025 si applicherà la disciplina a regime in vigore dal 2012 della “ristrutturazione edilizia” di cui all’articolo 16-bis del Tuir, che prevede un’aliquota pari al 36% su un ammontare massimo di spese detraibili riconosciute pari a 48.000,00 euro..

Anzi il 2024 presenta la scalabilità dei bonus edilizi, laddove –come si vedrà– diversi tipi di agevolazione sono destinati a risultare sia più convenienti dell’ex 110% ora ridotto e senza i pesanti aggravi amministrativi dello stesso. Se a ciò si aggiungono i vantaggi derivanti dal ridimensionamento dei prezzi, per effetto del quale l’onere in termini assoluti a carico dell’investitore si riduce, le scelte individuali non potranno che essere intelligentemente orientate in direzioni individuali.

in campo ci sono allora già diverse opportunità che, rispetto al superbonus, puntano in più direzioni: non solo l’efficientamento energetico, ma anche la messa in sicurezza sismica e l’accessibilità degli edifici.

Le agevolazioni fruibili nel 2024

A) Detrazioni per interventi diretti

A fronte del sostenimento di spese per l’effettuazione di lavori agevolati su immobili esistenti il panorama del prossimo anno, tralasciando il Superbonus ex 110%, sono disponibili le seguenti agevolazioni fiscali:

Bonus casa5Dal 1998, le unità immobiliari ed edifici a destinazione residenziale godono di una detrazione IRPEF (cosiddetta “36%”), sistematicamente prorogata ma poi resa strutturale, con l’art. 4 del DL 201/2011, a decorrere dal 2012 mediante l’inserimento nel TUIR dell’art. 16-bis., per interventi di recupero del patrimonio edilizio per fini residenziali, con detrazione della misura del 50%6In passato 36%. in quote decennali su un ammontare massimo di spese detraibili riconosciute pari a 96.000 euro7dal 2025 la disciplina “a regime” prevede la riduzione dell’aliquota al 36%, su un ammontare massimo di spese detraibili riconosciute pari a 48.000,00 euro. (Art. 16-bis del Tuir e D.M. 18/2/1998 n. 41);

Ecobonus8spetta sia a privati che a società e presuppone che gli immobili oggetto degli interventi agevolati siano edifici dotati di un impianto di climatizzazione invernale funzionante (o, nel caso degli edifici malmessi od in condizioni di crollo parziale, cosiddetti “collabenti”, quanto meno esistente). Tale condizione si applica con riguardo alla generalità degli interventi di riqualificazione energetica, fatta eccezione per quelli di installazione:

– dei collettori solari per la produzione di acqua calda;

– delle schermature solari;

– dei generatori alimentati a biomassa.
,per interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici (residenziali e non residenziali), con detrazione dal 50% al 65/75/85% in quote decennali su un ammontare massimo variabile di spese detraibili riconosciute di 153.846 euro (Art. 14 del D.L. 63/2013, oltre che dall’Art. 1, commi 344-348, della Legge 296/2006);

Sismabonus9operante dal 2013, spetta a privati ed a società., per interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili abitativi o commerciali situati nelle cosiddette “zone sismiche”, con detrazione dal 50% sino all’85% in quote quinquennali su un ammontare massimo di spese detraibili riconosciute pari a 96.000 euro (Art. 16, comma 1-bis – 1-sexies, del D.L. 63/2013 e Art. 119, comma 4, D.L. 34/2020);

Bonus Barriere”, per interventi10gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche sono quelli che presentano le caratteristiche tecniche previste dal DM 14.6.89 n. 236, vedasi l’articolo “Oltre alle Barriere c’è di più…”. volti al superamento ed all’eliminazione delle barriere architettoniche di immobili abitativi o commerciali “già esistenti”, con detrazione del 75% in quote quinquennali su un ammontare massimo di spese detraibili riconosciute pari a 50.0001150.000 euro per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, altrimenti:

– 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;

– 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da più di 8 unità immobiliari.
euro (Art. 119-ter del DL 34/2013 prorogato all’Art. 1, comma 365, della Legge 197/2022);

Bonus mobili”, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici relative ad unità immobiliari oggetto di interventi di recupero edilizio, con detrazione fiscale della misura del 50% in quote decennali su un ammontare massimo di spese detraibili riconosciute pari a 10.000 euro (Art. 16, comma 2, del D.L. 63/2013);

Bonus verde”, spettante a fronte di interventi per la sistemazione a verde di aree scoperte private, della misura pari al 36% su un ammontare massimo di spese detraibili riconosciute pari a 13.889 euro (Art. 1, commi 12-15, della Legge 205/2017).

B) Detrazioni per acquisti

Accanto alle agevolazioni, sotto forma di detrazioni, riconosciute ai fini della detrazione dell’Irpef a fronte del sostenimento di spese per l’effettuazione di lavori agevolati su immobili esistenti sussistono delle agevolazioni anche a fronte del sostenimento di spese per l’acquisto di unità immobiliari ubicate in edifici su cui gli interventi agevolati sono stati effettuati dall’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare o dalla cooperativa edilizia che cede le unità immobiliari. Queste detrazioni, denominate “per acquisti” possono essere fruite in relazione alle spese sostenute fino al 31.12.2024:

  • Bonus detrazione IRPEF acquisti12per questa agevolazione è richiesto che il rogito avvenga entro 18 mesi dall’ultimazione degli interventi edilizi sull’intero edificio, la cui misura ammonta al 50%13dall’1.1.2025 la disciplina “a regime” prevede la riduzione dell’aliquota al 36% calcolata sul 25% del prezzo dell’unità immobiliare, nel limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare (pertinenze comprese). con un importo massimo detraibile di euro 96.000, per unità immobiliare a finalità residenziali, in quote decennali (Art. 16-bis, comma 3, del TUIR);
  • Sismabonus acquisti14è richiesto che il rogito avvenga entro 30 mesi dall’ultimazione degli interventi edilizi sull’intero edificio, relativo ad edifici interamente demoliti e ricostruiti in zone sismiche, la cui misura varia nel 75% o nell’85%, per un importo un importo massimo detraibile di euro 96.000 per unità immobiliare (irrilevanti le pertinenze), in quote quinquennali (Art. 16, comma 1-septies, del D.L. 63/2013);

Tali due ultimi bonus non sono cumulabili tra loro15Interpello Agenzia delle entrate 8.1.2021 n. 19..

  • Bonus detrazione IRPEF acquisti box auto”, la cui misura ammonta al 50%16dall’1.1.2025 la disciplina “a regime” prevede la riduzione dell’aliquota al 36% con un limite di spesa detraibile di 48.000 euro. con un importo massimo detraibile di euro 96.000, per unità immobiliare ai fini residenziali, in quote decennali (Art. 16-bis, comma 3, del TUIR).

Bonus’s shopping

Sulla premessa che a ciascuna agevolazione è riconosciuto il rispettivo tetto massimo, è ammesso aspirare contemporaneamente a più bonus, fermo restando ovviamente che ogni spesa non può godere contemporaneamente di più di un incentivo. Ciò è stato anche recentemente confermato dall’Agenzia delle entrate a mezzo della Circolare n. 13/E/2023, in cui viene affermato che, esauritosi il 110%, i contribuenti possono «indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi» avvalersi delle detrazioni ordinarie sismabonus, ecobonus e bonus casa «nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa di riferimento».

I driver del prossimo anno sono certamente l’ecobonus, il sisma bonus ed il barriere architettoniche che, a “burocrazia” sensibilmente attenuata, consentono dei notevoli benefici raggiungendo l’85% di bonus.

Elementi comuni dei bonus

Per ravvivare la cognizione e, salvo le peculiarità che riguardano le singole detrazioni “edilizie”, sono comuni a quasi tutte le agevolazioni una serie di elementi:

– gli interventi agevolati devono avere per oggetto immobili “esistenti”17L’esistenza dell’edificio risulta provata dalla iscrizione dello stesso in Catasto (o dalla richiesta di accatastamento) e, in taluni casi, dal pagamento dell’IMU, ove dovuta.;

– il fatto che gli interventi agevolati non si devono inserire in un “contesto edilizio” di “nuova costruzione”18con 3 eccezioni.;

– l’obbligo di conformità degli interventi edilizi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi, a pena di decadenza dal beneficio;

– il momento in cui si considerano sostenute le spese detraibili e le modalità di pagamento delle medesime;

– le spese che possono annoverarsi tra quelle detraibili;

– i criteri di determinazione del tetto massimo di spese detraibili riconosciute, in tutti quei casi in cui le diverse discipline prevedono un tetto unitario da moltiplicare per il numero di unità immobiliari facenti parte dell’edificio oggetto degli interventi agevolati;

– l’utilizzo della detrazione su un orizzonte temporale pluriennale per quote costanti;

– le conseguenze che si determinano a fronte del trasferimento inter vivos o mortis causa dell’immobile su cui sono stati effettuati gli interventi agevolati che hanno dato titolo a fruire del beneficio fiscale.

La spettanza di tutte le detrazioni, inoltre, come noto, è subordinata al rispetto di una serie di adempimenti documentali (con i relativi obblighi di conservazione ed esibizione, a richiesta delle competenti autorità di controllo), cui si aggiungono, per gli interventi di riqualificazione “ecobonus” e “sismabonus”, gli obblighi di predisposizione di apposite asseverazioni, da parte dei tecnici abilitati, volte ad attestare la sussistenza dei requisiti tecnici e, laddove previsti, dei requisiti di risultato che gli interventi devono soddisfare per poter dare diritto a beneficiare delle corrispondenti detrazioni “edilizie”.

Indicazione del CCNL del settore edile

Un adempimento comune ai bonus “edilizi” riguarda l’indicazione del CCNL del settore edile: per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000,00 euro, infatti, la detrazione fiscale spetta se nell’atto di affidamento dei lavori edili di cui all’Allegato X del DLgs. 81/2008 è indicato che sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali19Anche nelle fatture deve essere indicato il CCNL, ma la sua assenza non determina il disconoscimento della detrazione, purché l’indicazione sia nell’atto di affidamento ed il contribuente sia in possesso della dichiarazione sostitutiva dell’impresa che attesta il contratto collettivo utilizzato (Circ. Agenzia delle entrate 27.5.2022 n. 19, § 8 e 26.6.2023 n. 17, p. 20)..

Soppresse le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DL 11/2023, a decorrere dallo scorso 17 febbraio non è più possibile optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo di cui all’art. 121 del DL 34/2020.

Tuttavia sono previste diverse clausole di salvaguardia per cui è ancora possibile optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo, con riguardo:

  • agli interventi per i quali, alla data del 17.2.2023, risultano già presentati i titoli edilizi abilitativi (Art. 2, comma 2, del D.L. 11/2023);
  • per gli interventi effettuati fino al 29 dicembre 202320L’Art. 3 del D.L. 29/12/2023 n. 212, oltre a limitare l’agevolazione ai soli interventi aventi per oggetto “scale, rampe, ascensori, servo-scala e piattaforme elevatrici”, estende il blocco delle opzioni di sconto o cessione di cui all’Art. 121 del DL 34/2020 anche per le spese detraibili con il bonus barriere, salvo che per gli interventi avviati prima dell’entrata in vigore del decreto legge. volti all’eliminazione di barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione del 75%, di cui all’Art. 119-ter del DL 34/2020 (Art. 2, comma 1-bis, del DL 11/2023);
  • gli interventi effettuati da IACP, ONLUS, OdV e APS, ossia dai soggetti di cui alle lett. c), d) e d-bis) dell’Art. 119, comma 9, del DL 34/2020 che risultano costituiti al 17.2.2023 (art. 2, commi 3-bis e 3-ter, del DL 11/2023);
  • gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’Art. 119, comma 8-ter, primo periodo, del DL 34/2020 (verificatisi a far data dall’1.4.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza) e sugli immobili danneggiati dal sisma che dal 15.9.2022 ha colpito i territori della Regione Marche (Art. 2, comma 3-quater, del DL 11/2023).

Come procedere

Un modo avveduto di affrontare una spesa di tipo straordinario poggia, in primo luogo, su un preordinato calcolo delle risorse finanziarie necessarie, da scomporsi tra quelle disponibili e quelle eventualmente da reperire con finanziamenti, per realizzare materialmente gli interventi.

Dal punto di vista dell’opportunità, in secondo luogo, occorre procedere ad una quantificazione, ancorchè presuntiva, degli imponibili fiscali del contribuente negli anni successivi che potranno essere abbattuti dalle detrazioni21eccettuate quelle a cui è ancora permesso lo sconto in fattura o la cessione della detrazione. derivanti dagli interventi edilizi compiuti e pagati. Ovvero… quanta detrazione d’imposta generata da spese di intervento immobiliare troverà imponibile fiscale da ridurre, in modo che il bonus possa trovare capienza fiscale e non vada in gran parte vanificato.

Conclusioni

Le agevolazioni tributarie su lavori edilizi permarrà certamente nei prossimi anni, anche se con incentivi progressivametne inferiori, poiché il rinnovamento, la messa in sicurezza, il rinnovamento e l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare sono elementi fondamentali come macro-asset del Paese. Occorre sempre considerare di cogliere il momento.

NOTE:

[1] provvedimento ante pandemia a cui imputare, per le falle che presentava, la maggior parte delle truffe sui bonus edilizi.

[2] in realtà tale possibilità è rimasta per quei lavori rientranti nel “Bonus barriere architettoniche”, come si vedrà in seguito.

[3] che nel 2024 avrà la misura del 70% e del 65% nel 2025 e solo per alcune categorie, come i condomìni.

[4] eccettuato il bonus barriere, dal 2025 si applicherà la disciplina a regime in vigore dal 2012 della “ristrutturazione edilizia” di cui all’articolo 16-bis del Tuir, che prevede un’aliquota pari al 36% su un ammontare massimo di spese detraibili riconosciute pari a 48.000,00 euro.

[5] Dal 1998, le unità immobiliari ed edifici a destinazione residenziale godono di una detrazione IRPEF (cosiddetta “36%”), sistematicamente prorogata ma poi resa strutturale, con l’art. 4 del DL 201/2011, a decorrere dal 2012 mediante l’inserimento nel TUIR dell’art. 16-bis.

[6] In passato 36%.

[7] dal 2025 la disciplina “a regime” prevede la riduzione dell’aliquota al 36%, su un ammontare massimo di spese detraibili riconosciute pari a 48.000,00 euro.

[8] spetta sia a privati che a società e presuppone che gli immobili oggetto degli interventi agevolati siano edifici dotati di un impianto di climatizzazione invernale funzionante (o, nel caso degli edifici malmessi od in condizioni di crollo parziale, cosiddetti “collabenti”, quanto meno esistente). Tale condizione si applica con riguardo alla generalità degli interventi di riqualificazione energetica, fatta eccezione per quelli di installazione:

– dei collettori solari per la produzione di acqua calda;

– delle schermature solari;

– dei generatori alimentati a biomassa.

[9] operante dal 2013, spetta a privati ed a società.

[10] gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche sono quelli che presentano le caratteristiche tecniche previste dal DM 14.6.89 n. 236, vedasi l’articolo “Oltre alle Barriere c’è di più…”..

[11] 50.000 euro per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, altrimenti:

– 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;

– 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da più di 8 unità immobiliari.

[12] per questa agevolazione è richiesto che il rogito avvenga entro 18 mesi dall’ultimazione degli interventi edilizi sull’intero edificio.

[13] dall’1.1.2025 la disciplina “a regime” prevede la riduzione dell’aliquota al 36% calcolata sul 25% del prezzo dell’unità immobiliare, nel limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare (pertinenze comprese).

[14] è richiesto che il rogito avvenga entro 30 mesi dall’ultimazione degli interventi edilizi sull’intero edificio.

[15] Interpello Agenzia delle entrate 8.1.2021 n. 19.

[16] dall’1.1.2025 la disciplina “a regime” prevede la riduzione dell’aliquota al 36% con un limite di spesa detraibile di 48.000 euro.

[17] L’esistenza dell’edificio risulta provata dalla iscrizione dello stesso in Catasto (o dalla richiesta di accatastamento) e, in taluni casi, dal pagamento dell’IMU, ove dovuta.

[18] con 3 eccezioni.

[19] Anche nelle fatture deve essere indicato il CCNL, ma la sua assenza non determina il disconoscimento della detrazione, purché l’indicazione sia nell’atto di affidamento ed il contribuente sia in possesso della dichiarazione sostitutiva dell’impresa che attesta il contratto collettivo utilizzato (Circ. Agenzia delle entrate 27.5.2022 n. 19 e 26.6.2023 n. 17).

[20] L’Art. 3 del D.L. 29/12/2023 n. 212, oltre a limitare l’agevolazione ai soli interventi aventi per oggetto “scale, rampe, ascensori, servo-scala e piattaforme elevatrici”, estende il blocco delle opzioni di sconto o cessione di cui all’Art. 121 del DL 34/2020 anche per le spese detraibili con il bonus barriere, salvo che per gli interventi avviati prima dell’entrata in vigore del decreto legge.

[21] eccettuate quelle a cui è ancora permesso lo sconto in fattura o la cessione della detrazione.

“Quando uno non riesce ad acchiappare la fortuna è un minchione, questo si sa. Don Silvestro, lo zio Crocifisso, padron Cipolla, e massaro Filippo non erano minchioni, e tutti facevano loro festa, perchè quelli che non hanno niente stanno a guardare a bocca aperta i ricchi e i fortunati, e lavorano per loro, come l’asino di compare Mosca, per un pugno di paglia, invece di tirar calci, e mettersi sotto i piedi il carretto, e sdraiarsi sull’erba colle zampe in aria. Aveva ragione lo speziale che bisognava dare un calcio al mondo come era fatto adesso, e rifarlo da capo.”
“I Malavoglia” (Giovanni Verga).

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