Le intangibles nel nuovo paradigma economico-sociale. Il credito di imposta per formazione tecnologica a favore del personale dipendente (e non solo): una interessante opportunità per l’implementazione/miglioramento dell’efficacia organizzativa.

Introduzione

Gli occhi più attenti hanno già letto, le orecchie più sensibili hanno udito, le mani hanno sfogliato articoli che hanno trattato degli ultimi distruptive events e che definiscono plausibili scenari futuri sulle abitudini ed i consumi, sulle caratteristiche delle imprese vincenti e delle nuove condizioni di concorrenza.

Le aziende non sono (più) una semplice “sommatoria” di beni materiali, benchè organizzati, finalizzate all’esercizio dell’impresa[1] ma un evoluto soggetto tecnico, sociale e funzionale dotato di identità, capitali, strumentazioni ed anche e soprattutto di persone. Il fattore umano è tanto più essenziale quanto l’impresa è volta alla produzione di beni o servizi evoluti, innovativi, maturi, ad elevato valore aggiunto, in mercati estremamente concorrenziali, ecc.[2].

Se, da un punto di vista generale,

– i momenti di crisi sono quelli più generativi,

e, più in particolare, con riferimento alle risorse umane, se

– la perdita di personale strategico/affidabile è comunque una perdita, anche in momenti di crisi,

– il divieto di licenziamento impone comunque la gestione della forza lavoro aziendale,

perché non “sfruttare” il momento per un balzo evolutivo?

Coniugare un ambito di opportunità con una misura di legge che ne diminuisca il costo è una abilità che non sempre viene colta.

In questa sede si vuole rappresentare l’opportunità di far fruttare a vantaggio dell’organizzazione aziendale un particolare tipo di formazione del personale: quella della sua evoluzione tecnologica.

Ambito e finalità

A fine 2020 scade la possibilità per le imprese di vedersi rimborsato, sotto forma di credito d’imposta[3], le spese sostenute per la formazione del personale dipendente dirette a far acquisire competenze tecnologiche (come previste dal “Piano Nazionale Industria 4.0”). La misura si prefigge di favorire gli investimenti aziendali nella formazione delle risorse umane verso la conoscenza e l’utilizzo delle tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale.

Soggetti ammissibili

Il credito d’imposta spetta ad:

  • imprese fiscalmente residenti in Italia, a prescindere da forma giuridica, da dimensioni, da regime contabile e di determinazione del reddito a fini fiscali;
  • enti no profit che esercitano attività commerciale, ma con riguardo anche ai dipendenti impiegati in attività non commerciali.

Oggetto dell’agevolazione

Danno diritto a credito d’imposta[4] le seguenti attività di formazione rivolte all’acquisizione od alla stabilizzazione, a favore dei dipendenti, delle competenze rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese:

  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Ambito aziendale

Gli ambiti aziendali nei quali troveranno svolgimento le attività formative devono essere quelli di:

  • Vendita e marketing – ad oggetto attività formative relative ad acquisti, commercio al dettaglio, commercio all’ingrosso, gestione del magazzino, servizi ai consumatori, stoccaggio, tecniche di dimostrazione, marketing, ricerca di mercato;
  • Informatica – relative ad analisi di sistemi informatici, elaborazione elettronica dei dati, formazione degli amministratori di rete, linguaggi di programmazione, progettazione di sistemi informatici, programmazione informatica, sistemi operativi;
  • Tecniche e tecnologie di produzione – riguardanti, tra l’altro, le attività di robotica, sistemi di comunicazione, tecnologie delle telecomunicazioni, ingegneria meccanica, climatizzazione, elettronica delle comunicazioni, ingegneria del controllo.

Partecipazione alle attività formative

La partecipazione alle attività formative non è SOLO riservata ai lavoratori dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo determinato e gli apprendisti, MA è consentita ad altri collaboratori senza i suddetti vincoli (ho detto, ad esempio, rete vendita?) e non pregiudica l’applicazione del credito d’imposta.

Spese finanziabili col credito d’imposta

Concorrono, nella misura di cui in seguito, a formare il credito d’imposta:

  • il costo del personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili[5];
  • il costo del personale dipendente che partecipi alle attività formative ammissibili[6].

Il costo aziendale

Poiché il credito d’imposta è correlato al “costo aziendale”, è importante individuare la base del contributo: esso è pari alla retribuzione -al lordo delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali- aggiunta di quota dei ratei del trattamento di fine rapporto, quota delle mensilità aggiuntive, quota di ferie e permessi, maturati sulle ore/giornate di formazione svolte e delle eventuali indennità di trasferta erogate in caso di attività formative svolte fuori sede.

ovvero:

costo aziendale = Retribuzione lorda + ratei di TFR + ratei di mensilità aggiuntive + ratei di ferie e permessi + eventuali indennità di trasferta.

Misura del credito d’imposta

Relativamente all’anno 2020 il limite massimo annuale del credito è pari al:

  • 50% delle spese ammissibili (fino a un massimo di 300.000,00 euro) per le piccole imprese;
  • 40% delle spese ammissibili (fino a un massimo di 250.000,00 euro) per le medie imprese;
  • 30% delle spese ammissibili (fino a un massimo di 250.000,00 euro) per le grandi imprese.

Il credito d’imposta è utilizzabile tramite modello F24 telematico esclusivamente in compensazione (non può essere ceduto o trasferito), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenuti i costi.

Questo credito di imposta non è soggetto al limite dei 250.000,00 euro previsto per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU, né a quello generale annuo di 700.000,00 euro[7].

È soggetto al verificarsi del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato.

Certificazione delle spese

Sostenimento e corrispondenza delle spese ammissibili rispetto alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono essere certificate dal Revisore Legale dei conti.

Documentazione comprovante l’attività formativa effettuata

È parecchio verosimile che gli organi di vigilanza del fisco procedano a controlli per dei contributi che lo Stato attribuisce sulla base di dichiarazioni che le imprese manifestano e comportamenti che comportano un incasso, ancorchè tramite lo strumento della compensazione di imposte e contributi.

Per effetto di quanto sopra, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a conservare:

  • una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività formative svolte. Per le attività organizzate internamente all’impresa, tale relazione deve essere predisposta dal dipendente “docente o tutor” o dal responsabile aziendale delle attività di formazione. Se le attività di formazione sono svolte da soggetti esterni all’impresa, la relazione deve essere redatta dal soggetto formatore esterno;
  • la documentazione contabile/amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio;
  • i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa;
  • i dati riguardanti il numero di ore e dei lavoratori che hanno preso parte alla formazione, indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a conclusione.

NOTE:

[1] ai sensi dell’art. 2.555 del codice civile, “L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.

[2] ove la qualità della “componente persone” (componente distintiva) prevale su quella dei beni materiali (componente oramai non “caratterizzante”).

[3] che per una impresa in funzionamento costituisce pressochè denaro liquido, nella considerazione che può essere direttamente utilizzato per il pagamento degli oneri contributivi e fiscali dei dipendenti, oltre che per il pagamento delle imposte.

[4] non concorre alla formazione di base imponibile per l’impresa.

[5] le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

[6] nella misura del costo aziendale moltiplicato per le ore/giornate di formazione.

[7] previsto dall’art. 34 della legge n. 388 del 2000 ed innalzato ad 1 milione di euro dal c.d. decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020).

Vuoi informazioni aggiuntive ? Contattaci