dal 20 novembre possibile prenotare la generosa agevolazione prevista per il solo anno 2021​

(aggiornato in data 20.11.2021)

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Premessa

Nella consapevolezza che le prospettive di una azienda si offuscano allorchè il grado di patrimonializzazione della stessa vada a degradarsi, ogni misura atta a rafforzarne la struttura consente di conferire maggiore stabilità e forza imprenditoriale.

Tra i diversi bonus fiscali introdotti negli ultimi tempi merita evidenza la cosiddetta “ACE innovativa”, o “super-ACE”1disciplinata dall’Art. 19, commi 1-7, del DL n. 73/2021 convertito (cd. decreto “Sostegni-bis”).. Tale provvedimento, considerato il non modesto importo del beneficio fiscale, è di particolare interesse per le imprese che nel 2021, e solo in/e per tale anno, vengano patrimonializzate (per un massimo di euro 5 milioni e col vantaggio di essere assunte nel loro valore assoluto2senza ragguaglio ad anno., che si estrinseca in una deduzione dal reddito complessivo della misura del 15% (in luogo dell’1,3%) dell’incremento del capitale proprio (cd. “rendimento nozionale”) senza tenere conto del patrimonio netto al termine del periodo di imposta 20213occorre ricordare che l’obiettivo dell’Art. 1. DL 201/2011 (Decreto “SalvaItalia” dell’allora Governo Monti), norma istitutiva dell’ACE su cui la disposizione poggia, tenute conto le esigenze di rafforzamento dell’apparato produttivo del sistema Paese, è quello di incentivare le imprese che si finanziano con capitale proprio mediante una riduzione della imposizione sui redditi. In estrema sintesi, l’agevolazione consiste nell’ammettere in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio..

Ampia è la casistica in cui si potrebbe rientrare nel perimetro dell’agevolazione: affiancato al minoritario caso del mantenimento di cospicui utili 2020 realizzati ma non distribuiti per essere mantenuti in azienda, trovano agevolazione tutti i rafforzamenti patrimoniali -magari dovuti al periodo di crisi ancora in essere- per immissione di nuove risorse proprie od anche, molto interessante, la rinuncia (formalmente definitiva) a finanziamenti soci.

L’analisi della disposizione in questo periodo consente sia di sfruttare dal primo giorno disponibile, il credito d’imposta utilizzabile che procedere con la solerzia del caso alla pianificazione degli investimenti nel capitale di rischio delle imprese. Ovvero, la conoscenza della disposizione diviene molto rilevante per le scelte di investimento da effettuare in chiusura d’anno.

La patrimonializzazione

Requisito e presupposto necessario per l’agevolazione è il rafforzamento patrimoniale (capitale proprio 2021 su capitale proprio 2020) che si attua attraverso i seguenti tipi di incremento:

a) conferimenti in denaro (dei soci);

b) rinunce ai crediti (da parte dei soci)4a tal proposito si veda l’Art. 5, comma 2, lett. b), del DM 3/8/2017.;

c) utili accantonati a riserva (non distribuiti) nel 2021.

Il beneficio fiscale

Il credito d’imposta ammonta al 24% del rendimento nozionale straordinario del 15% dell’incremento patrimoniale5ai sensi dell’Art. 19, comma 2, del DL 73/2021, viene prevista una modifica temporanea sulla disciplina del regime ordinario ACE prevedendo, in via transitoria e con specifici limiti e condizioni, che per il 2021 il “rendimento nozionale” di cui all’Art. 1 del DL 201/2011, relativo alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta 2020, è valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale pari al 15%. L’aliquota maggiorata, rispetto a quella ordinariamente applicabile, è riconosciuta per variazioni in aumento del capitale proprio di ammontare massimo pari a 5 milioni di euro (a cui corrisponde un vantaggio di euro 180 mila), indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio..

Ovvero: utili accantonati a riserva/conferimenti in denaro/rinunce ai crediti x 15% x 24%.

Utilizzo del beneficio fiscale

Il beneficio fiscale può essere utilizzato:

a) in riduzione della base imponibile su cui si applica l’Ires ordinaria del 24%;

oppure

b) come credito d’imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 pari al 15% all’aliquota ordinaria Ires del 24%, e può essere alternativamente:

  • b1) utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione nel modello F24;
  • b2) richiesto a rimborso;
  • b3) ceduto a terzi6in questo caso, il cessionario può utilizzare il credito con le stesse modalità del soggetto cedente, e può a sua volta cedere a terzi il credito. Le modalità di cessione del credito d’imposta prevedono che il cessionario debba comunicare l’accettazione del credito ceduto. In ogni caso, il cessionario risponde solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore del credito ricevuto..

La materiale quantificazione del beneficio non varia a seconda dell’opzione prescelta, ma è evidente che la soluzione b), generalmente, anticipa nel tempo gli effetti a vantaggio del contribuente.

Formalità richieste

di ordine fiscale:

Per avvalersi del credito d’imposta è richiesta una comunicazione “preventiva” da inviare all’Agenzia delle entrate7le cui modalità, termini e contenuto sono state stabilite dal Provv. Agenzia delle Entrate 238235/2021, il cui direttore si è preso diverse “discrezionalità”, eccedendo od integrando in vincoli rispetto alla legge..

In particolare, la cd. “comunicazione credito ACE”:

a) può essere presentata dal 20/11/20218e sino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2020 ovvero, al momento, il 30/11/2022.;

b) è relativa ad uno o più incrementi del capitale proprio9se il credito d’imposta è superiore a 150.000,00 euro, occorre procedere a verifiche antimafia.(in caso di incrementi successivi, vanno presentate ulteriori comunicazioni, senza riportare gli incrementi indicati nelle comunicazioni già presentate10la comunicazione riproduce la situazione al momento della presentazione, pur se i movimenti negativi sono compensati da successivi incrementi.);

c) entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole comunicazioni, l’Agenzia delle entrate comunica agli istanti il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta.

A tal fine, l’Agenzia delle entrate ha rilasciato la release 1.0 del software “ComunicazioneCreditoAce” occorrente per la redazione, generazione ed invio del file telematico di “prenotazione”, la cui applicazione è scaricabile da QUI.

La comunicazione credito ACE, che può essere presentata esclusivamente per via telematica, anche tramite commercialista, deve contenere i seguenti essenziali dati:

  • natura giuridica dell’impresa interessata,
  • entità della variazione in aumento del capitale proprio del 2021 in eccedenza rispetto a quella del 2020,
  • rendimento nozionale, calcolato moltiplicando tale importo per il coefficiente del 15%,
  • il credito d’imposta, ottenuto moltiplicando il rendimento nozionale per l’aliquota IRPEF o IRES del richiedente,

che saranno trattati dal Centro Operativo di Cagliari dell’Agenzia delle entrate, ma non si comprende -al momento- quale tipo ed intensità di controllo a cui possa procedere tale ufficio dell’amministrazione finanziaria.

L’impresa interessata può, inoltre, rettificare una comunicazione già inviata (ed in tal caso, la comunicazione rettificativa sostituisce integralmente quella originaria) o rinunciare al credito.

di ordine civilistico (e contabile):

Eccettuato il caso di utili accantonati a riserva (non distribuiti) nel 2021 occorre verificare modalità ed effetti delle scelte effettuate per procedere agli incrementi rilevanti in caso di:

– conferimenti in denaro (dei soci);

– rinunce ai crediti (da parte dei soci).

La presente problematica non è di poco conto, se si considera che entra prepotentemente in logiche di proprietà sociale ed equilibri interni ed anche in quale forma in essa comparirà nella contabilità e nel bilancio per evidenziarne titolo (giuridico) e, soprattutto, sostanza.

Se, sotto il profilo contabile, l’ordinaria fruizione della super ACE non pone particolari problemi al redattore del bilancio in quanto verrà indicato un minor costo per imposte, da classificare alla voce 20 del Conto economico, la trasformazione della Super-ACE appare più controverso. In tale ultimo caso, infatti si potrebbe essere portati a qualificare il bonus fiscale in commento nell’ambito dei contributi in conto capitale11che hanno come finalità proprio quella di favorire il generico potenziamento della struttura patrimoniale dell’impresa, ovvero di permettere la copertura delle perdite di esercizio, senza che la loro erogazione sia collegata all’onere dell’effettuazione di uno specifico investimento in beni strumentali., per cui il provento sarebbe da classificare nella voce A.5 – Altri ricavi e proventi del Conto economico12anche se si potrebbe ipotizzare di collocare il relativo provento nella voce A.5 di Conto economico, laddove il credito dovesse essere utilizzato in compensazione con contributi o imposte indirette, piuttosto che nella voce 20, se utilizzato invece per compensare imposte dirette..

Tempi di attesa, in caso di scelta del credito d’imposta

In considerazione del fatto che l’opzione di tradurre il beneficio in un credito d’imposta (in luogo della riduzione della base imponibile) consente in una fruizione anticipata dello stesso, occorre analizzare quali siano davvero le tempistiche derivanti dal meccanismo messo a punto dall’Agenzia delle entrate.

In base al “dato di partenza”, la norma prevede (prevederebbe) che il credito d’imposta sia disponibile dal giorno successivo:

– a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro; oppure

– alla rinuncia o alla compensazione dei crediti; oppure

– alla delibera dell’assemblea dei soci di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio,

Tuttavia, l’Agenzia delle entrate, che gestisce la piattaforma di attribuzione e scambio dei crediti d’imposta, fa decorrere dal 20 novembre13Provv. Agenzia delle Entrate 238235/2021, tale per cui qualche malpensante asserisce funzionale ad evitare una compensazione con il versamento tributario del 2° acconto 2021 scadente il 30 novembre 2021. la possibilità di inviare in forma telematica le prenotazioni e si è attribuita un tempo di 30 giorni per abilitare (o negare) il credito sul cassetto fiscale del contribuente. Ciò si traduce in possibile inizio di fruizione nel tardissimo dicembre 2021.

Infine, si segnala che, ad oggi, comunque non è stato istituito il “codice tributo Super-ACE”, per cui non è possibile procedere a compensazioni in F24, da utilizzarsi necessariamente in forma telematica pena il rifiuto della (equivalente e contestuale) operazione di versamento.

Disposizioni anti-abuso

La normativa Super-ACE prevede alcune funzionalità anti-abuso.

Disposizioni antielusive

La Super-ACE, quale agevolazione una tantum e basandosi sulla “la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo di imposta precedente”, prevede una serie di regole anti-elusive al fine di determinare l’ACE netta su cui calcolare il rendimento nozionale e per evitare che, all’interno di un gruppo di imprese, l’immissione di capitale proprio in una società A, oggetto di agevolazione per la disciplina ACE, venga utilizzato per effettuare un ulteriore conferimento nella controllata B, oggetto di nuova di agevolazione e così via14generando un effetto moltiplicativo del beneficio non voluto dalla normativa di favore. Pertanto, una volta determinata la base imponibile ACE lorda, devono essere effettuati gli aggiustamenti che tengano conto di quelle fattispecie che, seppur non rappresentino una riduzione del capitale sociale, vanno considerate ai fini del computo dell’agevolazione in diminuzione della base imponibile ACE lorda..

Recapture

Il beneficio fiscale della Super-ACE è soggetto al recupero, qualora nei due anni successivi al 2021, il patrimonio netto si riduca per cause diverse dell’emersione di perdite di bilancio. In fatti, ai sensi dell’Art. 19, commi 4 e 5, DL 73/2021, l’impresa vedrà decadere il bonus qualora nei periodi 2022 e 2023 il patrimonio netto diminuisca in tutte le ipotesi di attribuzioni (restituzioni) di capitale a qualsiasi titolo ai soci, eccettuata -come rilevato- quella dovuta a perdite sociali.

I meccanismi di recupero variano a seconda che l’incentivo sia stato fruito come credito di imposta o in maniera ordinaria, attraverso la riduzione del reddito complessivo del rendimento nozionale.

Nel caso l’incentivo sia stato fruito avvalendosi dell’opzione per il credito di imposta, i decrementi del capitale proprio, sotto il livello degli incrementi considerati nel 2021 per il calcolo del beneficio, comportano la restituzione del credito fruito in proporzione alla riduzione del capitale proprio.

NOTE:

[1] disciplinata dall’Art. 19, commi 1-7, del DL n. 73/2021 convertito (cd. decreto “Sostegni-bis”).

[2] senza ragguaglio ad anno.

[3] occorre ricordare che l’obiettivo dell’Art. 1. DL 201/2011 (Decreto “SalvaItalia” dell’allora Governo Monti), norma istitutiva dell’ACE su cui la disposizione poggia, tenute conto le esigenze di rafforzamento dell’apparato produttivo del sistema Paese, è quello di incentivare le imprese che si finanziano con capitale proprio mediante una riduzione della imposizione sui redditi. In estrema sintesi, l’agevolazione consiste nell’ammettere in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

[4] a tal proposito si veda l’Art. 5, comma 2, lett. b), del DM 3/8/2017.

[5] ai sensi dell’Art. 19, comma 2, del DL 73/2021, viene prevista una modifica temporanea sulla disciplina del regime ordinario ACE prevedendo, in via transitoria e con specifici limiti e condizioni, che per il 2021 il “rendimento nozionale” di cui all’Art. 1 del DL 201/2011, relativo alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta 2020, è valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale pari al 15%. L’aliquota maggiorata, rispetto a quella ordinariamente applicabile, è riconosciuta per variazioni in aumento del capitale proprio di ammontare massimo pari a 5 milioni di euro (a cui corrisponde un vantaggio di euro 180 mila), indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

[6] in questo caso, il cessionario può utilizzare il credito con le stesse modalità del soggetto cedente, e può a sua volta cedere a terzi il credito. Le modalità di cessione del credito d’imposta prevedono che il cessionario debba comunicare l’accettazione del credito ceduto. In ogni caso, il cessionario risponde solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore del credito ricevuto.

[7] le cui modalità, termini e contenuto sono state stabilite dal Provv. Agenzia delle Entrate 238235/2021, il cui direttore si è preso diverse “discrezionalità”, eccedendo od integrando in vincoli rispetto alla legge.

[8] e sino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2020 ovvero, al momento, il 30/11/2022.

[9] se il credito d’imposta è superiore a 150.000,00 euro, occorre effettuare le verifiche antimafia.

[10] la comunicazione riproduce la situazione al momento della presentazione, pur se i movimenti negativi sono compensati da successivi incrementi.

[11] che hanno come finalità proprio quella di favorire il generico potenziamento della struttura patrimoniale dell’impresa, ovvero di permettere la copertura delle perdite di esercizio, senza che la loro erogazione sia collegata all’onere dell’effettuazione di uno specifico investimento in beni strumentali.

[12] anche se si potrebbe ipotizzare di collocare il relativo provento nella voce A.5 di Conto economico, laddove il credito dovesse essere utilizzato in compensazione con contributi o imposte indirette, piuttosto che nella voce 20, se utilizzato invece per compensare imposte dirette.

[13] Provv. Agenzia delle Entrate 238235/2021, tale per cui qualche malpensante asserisce funzionale ad evitare una compensazione con il versamento tributario del 2° acconto 2021 scadente il 30 novembre 2021.

[14] generando un effetto moltiplicativo del beneficio non voluto dalla normativa di favore. Pertanto, una volta determinata la base imponibile ACE lorda, devono essere effettuati gli aggiustamenti che tengano conto di quelle fattispecie che, seppur non rappresentino una riduzione del capitale sociale, vanno considerate ai fini del computo dell’agevolazione in diminuzione della base imponibile ACE lorda.

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