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Premessa

È di solo qualche giorno fa l’emanazione, da parte del Governo, del “Documento programmatico di bilancio” con cui anticipava che -eccettuato per i condomìni- non avrebbe prorogato l’attuale “sistema” di bonus edilizi, e di cui si dava notizia in questo articolo.

Invece, ieri, il Consiglio dei ministri ha approvato il Disegno di legge di bilancio per il 2022 (vedi QUI) che, al netto delle prevedibili numerose modifiche tecniche e compromessi politici, preannuncia una notevole apertura rispetto al preannunciato precedente sbarramento, come tradotta in termini di legge nel testo dell’Articolo 8 (vedi QUI).

Le volontà del Governo che si esprimono in questi mesi tracciano la linea del “Rubicone fiscale” in tema di bonus edilizi ed il testo emanato consente di capire la direzione di marcia delle politiche dei prossimi anni e consente di poter indirizzare le decisioni dei risparmiatori, investitori ed imprenditori. Oltre a ciò, sussiste un “cantiere” di bonus relativo ad imprenditori del mondo turistico (Hotel, B&B, agriturismo, stabilimenti balneari e termali, ecc.) pari all’80% (con budget statale, nel caso tutti riescano a fruirne) del costo dell’intervento oltra a contributi per la digitalizzazione e l’imprenditoria giovanile nonchè quella “rosa”.

Un sunto: proroghe ampie per le detrazioni edilizie ma, al momento, “selettive”, con riduzione dell’agevolazione (bonus mobili e bonus facciate) e senza possibilità (eccettuato Superbonus 110%) di monetizzare -attraverso lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta- il bonus fiscale con ciò mortificando la appetibilità e, spesso, la convenienza per incapienza di redditi futuri ed adeguati ad “assorbire” la detrazione fiscale.

Le proroghe

Superbonus 110%

Il 110% trova una proroga ampia, benchè non generalizzata, e con molta disomogeneità nella trattazione, come in seguito schematizzato.

Per i condomini e le persone fisiche proprietari di immobili fino a 4 unità di cui all’Articolo 119, comma 9, lettera a), la detrazione spetterà nella misura del:

– 110% per le per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023,

– 70% per le per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024,

– 65% per le per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Un notevole passo in avanti rispetto al nulla, però conforme a preannunciate indicazioni circa un cd. “decalage1La normativa attuale prevede che gli interventi effettuati dai condomìni la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, mentre per gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o dai medesimi comproprietari, la stessa spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, ma nei soli casi in cui al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo..

Persone fisiche, di cui all’Articolo 119, comma 9, lett. b), per i loro edifici unifamiliari e plurifamiliari potranno intervenire solo fino al 31 dicembre 2022 e comunque con stringenti limitazioni:

– se gli interventi sono eseguiti da persone fisiche che, alla data del 30 settembre 2021 avevano effettuato la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, avevano avviato le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo.

– se gli interventi sono eseguiti da persone fisiche con ISEE non superiore a 25.000 euro annui che eseguono gli interventi su unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

IACP e cooperative edilizie (ed enti equivalenti) di cui all’Articolo 119, comma 9, lett. c) e d), potranno effettuare interventi fino al 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati già ultimati lavori per una percentuale di completamento dell’intervento complessivo pari almeno al 60%.

Sono stati mantenute, le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito già previste dall’art. 121 del DL 34/2020, oltre all’ordinaria possibilità di detrazione in dichiarazione dei redditi da parte di colui che ha sostenuto le spese.

Le altre detrazioni edilizie

Per le “ordinarie” detrazioni edilizie è prevista la proroga “stabilizzata” al 31 dicembre 2024 (non per cd. “bonus facciate” e “bonus colonnine”, di cui infra):

recupero del patrimonio edilizio 50%, di cui all’Art. 16-bis del TUIR;

sismabonus, di cui ai commi 1-bis e seguenti dell’Art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (dal 50% del comma 1-bis, al 70-80% del comma 1-quater e 75-85% del comma 1-quinquies) ed anche del cd. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al comma 1-septies;

ecobonus, di cui all’Art. 14 del DL 63/2013, con riguardo sia alle detrazioni 50-65%, sia con riguardo alle detrazioni 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal comma 2-quater1, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell’edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l’ecobonus e il sismabonus;

bonus mobili, di cui all’Art. 16 comma 2 del DL 63/2013 (totalmente riscritto con un tetto massimo di spesa, su cui applicare la detrazione 50%, che scenderebbe a 5.000 euro per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024);

bonus verde, di cui all’Art. 1 commi 12-15 della L. 205/2017.

Relativamente agli interventi dal 2022 e seguenti, al momento, non sono previste le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020. La possibilità della sola deducibilità della detrazione da parte di chi paga l’intervento nella propria dichiarazione dei redditi, con l’automatica esclusione della trasferibilità e monetizzazione del credito che ha contribuito fortemente il successo della normativa, limita fortemente l’interesse della misura. Si confida in una svista, tale da essere facilmente emendata.

Bonus facciate

Il bonus facciate di cui all’Art. 1, commi 219-223 della L. 160/2019, troverebbe la proroga all’anno 2022 ma con la riduzione del beneficio dal 90% al 60%.

Anche per il bonus facciate, al momento, relativamente agli interventi decorrenti dal 2022, non sono previste le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020. Valgono le considerazioni sopra esposte.

Bonus colonnine ricarica veicoli elettrici

Nulla, probabilmente per errore2se non altro per gli esigui importi a carico del bilancio dello Stato., relativamente al il bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di cui all’ Art. 16-ter del DL 63/2013.

Conclusione

Il sol dell’avvenire dei bonus edilizi è certamente rischiarato rispetto a qualche giorno fa. Qualche ombra sul bonus 110% per le limitazioni imposte ai possessori di edifici unifamiliari e plurifamiliari ma necessita di correzione circa la facoltà di rendere moneta fiscale l’intervento edilizio relativamente agli altri bonus. La mancata concessione di sconto in fattura e cessione del credito non trova razionale motivazione, posto che tale misura non ha conseguenze sul bilancio dello Stato: i crediti d’imposta trasferiti ai sensi dell’articolo 121 del DL 34/2020 sono utilizzati in compensazione dal cessionario sulla base delle rate residue di detrazione non fruite e, quindi, il credito di imposta ricevuto viene “scontato” (utilizzato) con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizza la detrazione da parte del beneficiario. In base a tali considerazioni non si trova motivo economicamente apprezzabile per escludere la monetizzazione fiscale del bonus.

NOTE:

[1] La normativa attuale prevede che gli interventi effettuati dai condomìni la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, mentre per gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o dai medesimi comproprietari, la stessa spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, ma nei soli casi in cui al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

[2] se non altro per gli esigui importi a carico del bilancio dello Stato.

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