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Introduzione

Prorogati al 20221con termine “lungo” 30 giugno 2023 a determinate condizioni. e potenziati dalla Legge di bilancio 2021 i crediti d’imposta necessari per favorire e accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, oltre che per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata all’emergenza coronavirus.

Le disposizioni riguardano in particolare:

– gli investimenti in beni strumentali, come disciplinato ex novo dalla legge di bilancio 2021 (anche se con molti punti in comune con la precedente disposizione);

– gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative;

– la formazione 4.0 alla digitalizzazione e lo sviluppo delle relative competenze.

Premessa

È la Legge di Bilancio 2020 che rivoluziona la disciplina degli incentivi volti alla modernizzazione delle imprese attraverso maggiori investimenti in beni strumentali e per le spese di ricerca e sviluppo (cd. “Impresa 4.0”), modificando radicalmente il Piano Nazionale Impresa 4.02Nelle linee programmatiche per il triennio 2020-2022, il Ministero dello Sviluppo Economico già illustrava la nuova impostazione data alle politiche fiscali di incentivi agli investimenti (super-ammortamento, iper-ammortamento, credito d’imposta formazione e credito d’imposta ricerca e sviluppo). Secondo il Ministero l’esigenza di modificare l’impostazione generale fino a quel momento adottata sorgeva dai dati macroeconomici che evidenziano il rallentamento della domanda dei beni strumentali agevolati: in base ai dati comunicati dal Ministero infatti, dopo un biennio di crescita sostenuta successivo all’introduzione del super e dell’iper-ammortamento, gli investimenti nei beni 4.0 hanno subito una decisa decelerazione a partire dal 2018.. Scopo dichiarato è anche quello di allargare la platea di imprese -soprattutto di piccole dimensioni- che fino a quel momento hanno beneficiato solo marginalmente degli incentivi.3.Dai dati diffusi dal Ministero dello Sviluppo Economico emerge come il beneficio complessivo dell’iper-ammortamento sia andato per il solo 27% alle piccole imprese e per il 9% alle micro imprese in un periodo di fruibilità (più) ampio (2020-2022) e stabile, coerente con la pianificazione di investimenti in ottica non di breve periodo.

Viene altresì unificato lo strumento agevolativo: quel credito d’imposta sino ad allora relegato all’ambito della ricerca e sviluppo viene esteso –in esecuzione di una strategia generale per l’innovazione e la trasformazione digitale– alle spese per acquisto macchinari4dati macroeconomici elaborati dal Ministero per lo Sviluppo Economico hanno evidenziato un forte rallentamento della domanda dei beni strumentali agevolati a partire dal 2018, dopo un biennio di crescita forgiata dall’introduzione del super e dell’iper-ammortamento.e più in generale agli investimenti finalizzati all’innovazione nei processi produttivi ed alla relativa formazione.

Altre novità del piano di Transizione 4.0,

  • oltre al superamento del precedente “approccio incrementale” (dalle notevoli difficoltà applicative all’ingiusta penalizzazione intrinseca per quelle imprese che investono costantemente in attività di ricerca e sviluppo),

riguardano:

  • l’estensione dell’ambito di applicazione del credito in Ricerca & Sviluppo riguardanti le attività di innovazione tecnologica e le attività di design e ideazione estetica per i settori tipici del Made in Italy;
  • una semplificazione del credito d’imposta per la formazione 4.0, rimuovendo alcune prerogative sindacali che ne hanno finora ostacolato la diffusa fruizione da parte delle imprese.

Beneficiari

I crediti d’imposta “Transizione 4.0”, che hanno sostituito le predette misure, sono fruibili dalle imprese sotto qualsiasi forma costituite, residenti nel territorio dello Stato, ed indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito adottato. Ne sono interessate anche le aziende che determinano il reddito nella forma di reddito agrario, non restandone più escluse in quanto, non procedendo ad alcuna determinazione analitica del reddito, gli era di fatto preclusa la (maggiore) deduzione fiscale.

Per quali investimenti e quali incentivi

1° – Beni strumentali materiali ed immateriali “ordinari” (non “Industria 4.0”),

non ricompresi negli allegati A) e B) della Legge 232/2016; il credito d’imposta spetta anche per investimenti in software e piattaforme.

Investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 20215ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo.:

  • 10% del costo, su un importo massimo di 2.000.000 di euro per i beni materiali e di 1.000.000 di euro per i beni immateriali,

elevato al

  • 15% per gli strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile ai sensi della Legge 81/2017, art. 18.

Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 20226ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo.:

  • 6% del costo, su un importo massimo di 2.000.000 di euro per i beni materiali e di 1.000.000 di euro per i beni immateriali.

La determinazione del costo agevolabile è effettuata ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del DPR 917/1986. Relativamente ad investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, è assunto il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

2° – Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0”,

ricompresi nell’allegato A) della Legge 232/2016 (ex iper-ammortamento), quali sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro.

Per investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 20217ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo.:

  • 50% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 30% del costo, per investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 10% del costo, per investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Per investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 20228ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo.:

  • 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% del costo, per investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 10% del costo, per investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
3° – Beni immateriali,

tra cui il software, anche mediante soluzioni di cloud computing, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, connessi nell’allegato B) della Legge 232/2016 (ex iper-ammortamento con maggiorazione), ove l’eliminazione del requisito dell’acquisto di beni materiali 4.0, potrà ampliare la platea dei soggetti beneficiari.

Per investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 20219ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo.:

  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a un milione di euro.
4° – Ricerca & Sviluppo e Innovazione,

ove è stata prevista un’estensione dell’ambito di applicazione della disciplina per incentivare, in aggiunta alle attività di ricerca e sviluppo, le attività di innovazione tecnologica e di design ed innovazione estetica10Va segnalato come il confine tra ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica/estetica, e la riconducibilità di tale ultima attività nell’ambito applicativo del credito d’imposta R&S, e stato finora fonte di notevole incertezza, generando comportamenti disomogenei sia tra gli operatori che tra i diversi uffici delle Entrate..

A) attività di ricerca e sviluppo, intesa come le attività di ricerca fondamentale, di ricerca applicata e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico11Come definite alle lett. m), q) e j) del § 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C198/01) del 27.6.2014, concernente “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”. Un decreto del MISE dovrà dettare i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori economici, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’OCSE e della prassi adottata in materia di aiuti di Stato dalla Commissione Europea.;

Per investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022:

  • 20% dei costi ammissibili nel limite massimo di 4 milioni di euro per periodo d’imposta.

B) attività di innovazione tecnologica, intesa come le attività di ricerca fondamentale, di ricerca applicata e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico12Non sono comunque considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili.;

Per investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022:

  • 15% dei costi ammissibili nel limite massimo di 2 milioni di euro per periodo d’imposta.

C) attività innovative, intese quali attività di design ed ideazione estetica svolte dalle imprese operanti in alcuni settori specifici del Made in Italy, quali tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi campionari;

Per investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022:

  • 15% dei costi ammissibili nel limite massimo di 2 milioni di euro per periodo d’imposta.

Per investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022:

  • 10% dei costi ammissibili nel limite massimo di 2 milioni di euro per periodo d’imposta.

Tra le novità, si segnala anche che viene previsto l’obbligo di asseverazione della relazione tecnica.

5° – Formazione “4.0”,

volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.

Per investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022, il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:

  • 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le micro e piccole imprese;
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese;
  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi imprese.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Utilizzabilità

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni e, per i beni in possesso delle caratteristiche «Industria 4.0» a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante alla generalità dei beni strumentali.

Caratteristiche fiscali del bonus

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione della base imponibili su cui calcolare l’imposta sui redditi e l’Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi, di cui all’articolo 61 e all’ articolo 109, comma 5, del DPR 917/1986;
  • è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo, considerata anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto;
  • non è soggetto al limite annuale per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, per un importo pari a 250.000 euro;
  • non è soggetto al limite annuale per utilizzo in compensazione di altri crediti d’imposta per un importo pari a 700.000 euro, innalzato a 1 milione per l’anno 2020);
  • non è soggetto al divieto di compensazione in presenza debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Conclusione

Al di là del momento iniziale di fruizione del bonus, la conversione dei maxi-ammortamenti in credito d’imposta potrà determinare un’accelerazione o un rallentamento nella monetizzazione dell’incentivo a seconda dei tempi di ammortamento fiscale del cespite agevolato, se si considera che nel nuovo contesto il lasso temporale in cui è spalmato l’utilizzo del credito d’imposta è fisso ed invariabile per qualsiasi tipologia di bene sottostante (salva la differenziazione tra beni materiali ed immateriali), ed indipendente dalla durata dell’ammortamento “fiscale” del bene stesso.

Ciò porta altresì alla considerazione che i meccanismi e le tempistiche di fruizione del beneficio diventano indipendenti dalle modalità di acquisizione del bene, con allineamento a questi fini dell’acquisto diretto e della locazione finanziaria. Pertanto, con il passaggio al sistema del credito d’imposta, verrebbe meno l’accelerazione del beneficio in relazione agli investimenti in locazione finanziaria, che fino ad oggi hanno beneficiato della possibilità di imputare la maggiorazione del costo fiscale del bene lungo la durata “fiscale” del contratto di locazione finanziaria, indipendentemente dalla durata contrattuale e dall’imputazione dei canoni di leasing a Conto economico13Come noto, in base all’art. 102, comma 7, del TUIR, per l’impresa utilizzatrice OIC Adopter, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione e ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente tabellare..

Va da ultimo evidenziato che la conversione del meccanismo di incentivazione in credito d’imposta consentirà la monetizzazione immediata del beneficio anche alle imprese in perdita o con reddito imponibile incapiente per assorbire le variazioni in diminuzione associate agli ammortamenti extracontabili, favorendo quindi gli investimenti delle imprese in start-up.

NOTE:

[1] con termine “lungo” 30 giugno 2023 a determinate condizioni.

[2] Nelle linee programmatiche per il triennio 2020-2022, il Ministero dello Sviluppo Economico già illustrava la nuova impostazione data alle politiche fiscali di incentivi agli investimenti (super-ammortamento, iper-ammortamento, credito d’imposta formazione e credito d’imposta ricerca e sviluppo). Secondo il Ministero l’esigenza di modificare l’impostazione generale fino a quel momento adottata sorgeva dai dati macroeconomici che evidenziano il rallentamento della domanda dei beni strumentali agevolati: in base ai dati comunicati dal Ministero infatti, dopo un biennio di crescita sostenuta successivo all’introduzione del super e dell’iper-ammortamento, gli investimenti nei beni 4.0 hanno subito una decisa decelerazione a partire dal 2018.

[3] Dai dati diffusi dal Ministero dello Sviluppo Economico emerge come il beneficio complessivo dell’iper-ammortamento sia andato per il solo 27% alle piccole imprese e per il 9% alle micro imprese.

[4] dati macroeconomici elaborati dal Ministero per lo Sviluppo Economico hanno evidenziato un forte rallentamento della domanda dei beni strumentali agevolati a partire dal 2018, dopo un biennio di crescita forgiata dall’introduzione del super e dell’iper-ammortamento.

[5] ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo.

[6] ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo.

[7] ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo.

[8] ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo.

[9] ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo.

[10] Va segnalato come il confine tra ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica/estetica, e la riconducibilità di tale ultima attività nell’ambito applicativo del credito d’imposta R&S, e stato finora fonte di notevole incertezza, generando comportamenti disomogenei sia tra gli operatori che tra i diversi uffici delle Entrate.

[11] Come definite alle lett. m), q) e j) del § 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C198/01) del 27.6.2014, concernente “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”. Un decreto del MISE dovrà dettare i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori economici, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’OCSE e della prassi adottata in materia di aiuti di Stato dalla Commissione Europea.

[12] Non sono comunque considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili.

[13] Come noto, in base all’art. 102, comma 7, del TUIR, per l’impresa utilizzatrice OIC Adopter, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione e ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente tabellare.

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