Non è saggio chi sa molte cose, ma chi sa cose utili.” (Eschilo)

 

 

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Presupposti, caratteristiche, motivazioni, modalità di esercizio di recupero del credito d’imposta, indicazioni di convenienza, sono già state esposte nei seguenti post:

Acquisto di casa o appartamento antisismici: fino a 105.600 paga lo Stato

Dal 15 ottobre operativo lo sconto fattura o cessione del SuperBonus 110%

Le cautele per un SuperBonus 110% reale e definitivo

Avanti tutta nelle ristrutturazioni con bonus fiscale 110%

 

Premessa

A quanto già evidenziato si potrebbe aggiungere che lo Stato, nel futuro, alle generose e mai visto prima concessioni ai beneficiari si attenderà, con molta probabilità, da costoro, un ritorno quantificabile in maggiori imposte relative alla detenzione dei beni (Imu, Tasi e similari) ma anche nei trasferimenti degli stessi (le cd. “Imposte sui trasferimenti di ricchezza”). Finalizzato ad un maggior gettito concorrerà l’aggiornamento dei valori immobiliari che “attesterà” un maggior valore fiscale dei beni nonché -come “raccomandato” dalla Commissione Ue da ben due anni- l’apertura del cantiere della revisione delle rendite catastali.

Ciononostante, ed ulteriormente considerato il rischio connesso ad una procedura edilizia ma di stampo fiscale, i bonus immobiliari in essere si mantengono di estremo interesse…

– non solo economico (di assoluto risparmio per l’intervento), ma

– anche patrimoniale (per aumento o razionalizzazione del valore del bene o razionalizzazione dello stesso[1]), ed infine

– per la possibilità, spesso, di cambiare decisamente in meglio la propria qualità abitativa e di sicurezza sismica.

L’anno 2021 (e parte, o tutto a determinate superabili condizioni, del 2022) è interessato ad offrire una ampia gamma di possibilità di intervento sugli immobili dei privati, ed in taluni casi (sismabonus e bonus facciate) anche per le imprese.

Le possibilità dei bonus edilizi (già) previste sono state decisamente ampliate dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) sia in termini di (maggiore) durata che di ampliamento dei soggetti a cui è possibile accedere.

La gamma delle opzioni disponibili, cumulabili simultaneamente tra loro, è aggiornata come di seguito.

 

SuperEcobonus al 110%

Un bonus fiscale maggiore della spesa viene accordato a quegli interventi -che portino ad un sensibile miglioramento energetico dell’immobile- da terminarsi entro il 30 giugno 2022[2] (oppure, se effettuati a tale data per il loro 60%, entro il 31 dicembre 2022).

La platea degli interessati è stata aumentata nel ricomprendere case singole e villini, fino a quattro unità immobiliari, di proprietà di privati. Una cospicua fetta del patrimonio immobiliare italiano pregiato.

È stata aumentata la gamma dei lavori teoricamente ammessi (anche la coibentazione del tetto) nonché la possibilità di intervenire su quegli immobili primi di Attestato di Prestazione Energetica (cd. “APE”) in quanto sprovvisti di tetto e/o di uno o più muri perimetrali e purchè -anche attraverso la completa demolizione e ricostruzione, raggiungano una classe energetica in fascia A.

A questo intervento (cd. “trainante”, il cui tetto di spesa ammonta a 40.000 per unità immobiliare) è possibile agganciare una serie di interventi “trainati” anch’essi muniti del bonus di pari misura (110%) riassumibili in:

– impianti fotovoltaici (1.600 euro per Kw, tetto massimo di 48.000 euro),

– caldaia ed impianto di riscaldamento (20.000 per ogni unità immobiliare),

– infissi (54.000 per ogni unità immobiliare),

– eliminazione di barriere architettoniche, consistenti non solo nell’ascensore[3] bensì in una serie di ripartizioni / accorparmenti / sistemazioni architettoniche anche importanti (per un tetto massimo di 96.000 euro).

Modalità di fruizione: detrazione diretta[4] in 5 quote annuali di pari importo, oppure sconto in fattura, oppure cessione del credito a banche o altri.

 

SuperSismabonus (al 110%)

Gli interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 godono della super-detrazione fiscale se terminati entro il 30 giugno 2022[5] (oppure, se effettuati a tale data per il loro 60%, entro il 31 dicembre 2022).

Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro:

– moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e

– per anno.

Ad esempio, una villetta di 4 unità immobiliari…

– anno 2021, tetto massimo di spesa: 96.000 x 4 = 384.000 (solo di lavori antisismici)

– anno 2022, tetto massimo di spesa: 96.000 x 4 = 384.000 (solo di lavori antisismici)

Tali lavori di rafforzamento sismico possono “trainare”:

– l’installazione di impianti fotovoltaici (1.600 euro per Kw, tetto massimo di 48.000 euro);

– i sistemi di accumulo integrati di energia (3.000 euro a batteria).

Modalità di fruizione: detrazione diretta in 5 quote annuali di pari importo, oppure sconto in fattura, oppure cessione del credito a banche od altri.

 

Sismabonus

Il “tradizionale” sismabonus per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3. È concesso anche alle attività d’impresa.

La detrazione IRPEF ed IRES (con il traino della modalità sconto in fattura o cessione del credito), valida per tutto il 2021, è pari:

– al 50% delle spese sostenute, per interventi sulle parti strutturali che non conseguono un miglioramento della classe sismica;

– al 70% (75% per interventi antisismici eseguiti su parti comuni di edifici condominiali) delle spese sostenute, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore;

– all’80% (85% per interventi antisismici eseguiti su parti comuni di edifici condominiali) delle spese sostenute, se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Modalità di fruizione: detrazione diretta in 5 quote annuali di pari importo, oppure sconto in fattura, oppure cessione del credito a banche od altri.

 

Sismabonus per l’acquisto di case antisismiche

Per l’acquisto di unità immobiliari antisismiche facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, fino al 31 dicembre 2021 si può beneficiare di uno sconto pari al:

– 75% del prezzo di vendita, fino ad un importo massimo di 96.000 euro qualora venga ridotto il rischio sismico di una classe rispetto all’edificio preesistente;

– 85% del prezzo di vendita, fino ad un importo massimo di 96.000 euro qualora euro qualora venga ridotto il rischio sismico di 2 classi rispetto all’edificio preesistente.

Per avere diritto alla detrazione l’acquisto dell’unità immobiliare deve avvenire entro 18 mesi dal termine dei lavori.

Modalità di fruizione: detrazione diretta in 5 quote annuali di pari importo, sconto in fattura, cessione del credito a banche od altri.

 

Ecobonus

Per privati ed imprese, è possibile ricorrere fino al 31 dicembre 2021 sul “tradizionale” ecobonus nelle sue varie articolazioni.

La detrazione (IRPEF E IRES per la riqualificazione energetica degli immobili esistenti) è pari al 65% per:

– la riqualificazione globale dell’edificio;

– l’acquisto di caldaie a condensazione che oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;

– l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;

– la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato;

– la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

– interventi di coibentazione dell’involucro opaco;

– collettori solari per produzione di acqua calda;

– gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;

– sistemi di building automation;

– l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro). Per beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.

Il contributo diminuisce al 50% nel caso di:

– acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

– acquisto e posa in opera di schermature solari;

– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Per gli interventi di tipo condominiale, la detrazione è pari al:

– 70% della spesa, se gli interventi interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;

– 75% della spesa, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica).

Attenzione:

– gli interventi realizzati dal 6 ottobre 2020 devono sottostare ai tetti massimi di spesa e i massimali di costo per ogni categoria di intervento fissati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6/8/2020 cd. “Requisiti tecnici”;

– ai fini della fruizione dell’agevolazione è obbligatorio inviare all’ENEA i dati relativi agli interventi realizzati. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, attraverso il portale Ecobonus2021;

– l’omesso invio della suddetta comunicazione comporta la decadenza dalla detrazione fiscale (ancorchè sia possibile la remissione in bonis).

Modalità di fruizione: detrazione diretta in 10 quote annuali di pari importo, sconto in fattura, cessione del credito a banche od altri.

 

Bonus facciate

Con l’intendimento di rendere le città più belle, gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili delle imprese, consentono -come ampiamente preannunciato- anche per il 2021 di fruire del bonus facciate. La detrazione IRPEF/IRES è del 90% spetta a tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari.

Godono del bonus gli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2/7/1968, n. 1444 od in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, purché tale assimilazione risulti dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Quali spese?

Godono del beneficio le spese riferentesi all’involucro esterno visibile dell’edificio, ovvero la parte frontale ma anche sugli altri lati purchè che siano visibili da una strada pubblica o da suolo ad uso pubblico. Di conseguenza, nessun bonus spetterà per quelle spese riferite ad interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio (in quanto non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico).

Interessante segnalare che sono esclusi gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, tranne quelle visibili dalla strada.

Formalità richieste. Nel caso in cui i lavori riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è necessario inviare all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati (da inserirsi attraverso il portale Ecobonus 2021).

Modalità di fruizione: detrazione diretta in 10 quote annuali di pari importo, sconto in fattura, cessione del credito a banche od altri.

 

Bonus ristrutturazioni

Anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono agevolati fino al 31 dicembre 2021: la detrazione IRPEF è “potenziata” al 50%, con limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Nel bonus ristrutturazioni, relativamente all’anno 2021, rientrano le spese sostenute per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Salvo ulteriori proroghe, dal 1° gennaio 2022 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.

Formalità. Obbligatorio l’invio all’ENEA dei dati relativi agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, attraverso il portale BonusCasa2021.

Modalità di fruizione: detrazione diretta in 10 quote annuali di pari importo, sconto in fattura, cessione del credito a banche od altri.

 

Bonus unico per interventi antisismici e di efficientamento energetico

Pensato per i condomini, ed in alternativa alla detrazione per gli interventi antisismici sulle parti condominiali (75% o 85%) e a quelle già previste per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali (70% o 75%) fino al 31 dicembre 2021 è utilizzabile il “bonus unico” per interventi antisismici e di efficientamento energetico.

L’agevolazione riguarda interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica ed è pari:

– all’80% della spesa, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;

– all’85% della spesa, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La detrazione spetta su una spesa massima di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Modalità di fruizione: detrazione diretta in 10 quote annuali di pari importo, sconto in fattura, cessione del credito a banche od altri.

 

Bonus mobili

Prorogato al 2021 il bonus mobili per le persone fisiche, ma con un tetto di spesa più alto: da 10.000 a 16.000 euro l’importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione.

È agevolato l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Il limite dei 16 mila euro riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

Per gli acquisiti effettuati nel 2021[6], il beneficio può essere richiesto solo per lavori iniziati dal 1° gennaio 2020.

Nel caso di acquisto di elettrodomestici per i quali si fruisce del bonus mobili, è necessario inviare all’ENEA i dati relativi alla classe energetica e alla potenza elettrica assorbita. In particolare, la trasmissione deve essere effettuata per: forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici.

La detrazione spetta anche a chi fruisce del sismabonus, nonché della maxi detrazione del 110% per interventi antisismici di cui al comma 4 dell’art. 119 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).

Modalità di fruizione: detrazione diretta in 10 quote annuali di pari importo, sconto in fattura, cessione del credito a banche od altri.

 

Bonus verde

Anche il cd. “bonus verde” può essere utilizzato fino alla fine del 2021, agevolazione che consente una detrazione irpef pari al 36% relativamente ad interventi di:

– sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

– realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione deve essere calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

Modalità di fruizione: detrazione diretta in 10 quote annuali di pari importo.

 

Bonus per colonnine ricarica veicoli elettrici

Utilizzabile fino al 31 dicembre 2021 anche la detrazione IREF E IRES del 50% per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici. Nelle spese ammissibili rientrano anche i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW.

Modalità di fruizione: detrazione diretta detrazione diretta in 10 quote annuali di pari importo, sconto in fattura, cessione del credito a banche o altri.

 

Bonus idrico e credito d’imposta per il sistema di filtraggio dell’acqua

Novità del 2021 due misure che si prefiggono di ridurre i consumi di acqua.

Una prima si riferisce al cd. “bonus idrico”, di ammontare pari a 1.000 euro usufruibile entro il 31 dicembre 2021 da parte di persone fisiche per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Una seconda agevolazione è costituita dal credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti. Il beneficio spetta nella misura del 50% delle spese sostenute nel corso degli anni 2021 e 2022, fino ad un ammontare complessivo non superiore a:

– per le persone fisiche non esercenti attività economica: 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare;

– per gli altri soggetti: 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

Per entrambi i bonus è demandato a futuri decreti ministeriali il compito di definire le modalità attuative.

Modalità di fruizione: contributo diretto.

 


NOTE:

[1] si pensi, ad esempio, ad un accorpamento oppure suddivisione di unità immobiliari, così come abbattimenti di corpi di fabbrica esterni in cambio di cubature nel corpo dell’edificio.

[2] Gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) ed enti equivalenti, relativamente agli interventi di efficienza energetica, si sono visti riconosciuti un allungamento di default fino al 31 dicembre 2022.

[3] ammissimili qualora siano effettuati a favore dei soggetti portatori di handicap, ma anche nel caso in cui siano realizzati a favore di persone di età superiore a 65 anni.

[4] relativamente alle spese sostenute nel 2021 della detrazione fiscale consentita dal superbonus è recuperabile in 5 rate (fino al 2026), mentre la spesa sostenuta nel 2022 può essere ripartita nella misura più rapida di 4 rate, per terminare anch’essa nel 2026.

[5] Gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) ed enti equivalenti, relativamente agli interventi di efficienza energetica, si sono visti riconosciuti un allungamento di default fino al 31 dicembre 2022.

[6] Per gli acquisti del 2021 e riferiti a lavori realizzati nel 2020, o iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021, la detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a 16.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2020 per le quali si è già fruito dell’agevolazione.

 


 

 

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