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Introduzione

Qualche giorno fa il Governo ha approvato il “Documento programmatico di bilancio” (vedi QUI) con cui, se non verrà emendato dal parlamento in sede di approvazione della Legge di bilancio che abitualmente viene approvata tra Natale e capodanno, NON ha, di fatto, prorogato, gli incentivi edilizi “pesanti” introdotti col DL 34/2020 nonché quello relativo agli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti pari al 90% (cd. “bonus facciate”). Se non proprio una proroga sic et simpliciter, era stata anticipata una ipotesi subordinata consistente in un décalage del Superbonus dopo il 2023: al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

Nonostante le “rassicurazioni” del Premier Draghi dello scorso maggio, se si eccettua, di fatto, 110% per condomini e Istituti di case popolari al 2023 ed il bonus 65% per l’efficientamento energetico -che è norma a regime ma si pensa di portarlo in un metodo a proroghe-1 e bonus “minori” per ristrutturazioni edilizie, riqualificazione energetica, mobili, sisma, verde., la proposta portata a compimento porterebbe alla sepoltura del 110% (oltre che del cd. “bonus facciate”).

Premessa

Se (anche) il bonus facciate non verrà, come sembra, prorogato si pone la problematica di gestire il tempo intercorrente fino allo spirare dell’agevolazione sia per coloro che hanno in corso l’intervento che per chi lo intraprende, eroicamente, in questo momento.

Le note seguenti si riferiscono perlopiù a beneficiari del bonus quali i privati ed i condomìni (e IACP, enti non commerciali) per i quali la “scadenza” entro il corrente anno si riferisce ai pagamenti da effettuarsi entro il 31 dicembre 2021, a prescindere dallo stato di avanzamento dei lavori (anche non terminato) necessario per godere dell’agevolazione2 Le imprese, all’opposto, devono aver effettuato i lavori per poter godere dell’agevolazione prescindendo dall’avvenuto pagamento o meno..

Per il vero, un ufficio “periferico” dell’Agenzia delle entrate (Direzione Regionale delle Entrate della Liguria, interpello n. 903-521/2021, vedi QUI) ha dichiarato l’irrilevanza della data di fine lavori, tale per cui il credito d’imposta da bonus facciate spetta anche se i lavori terminassero dopo il 31/12/2021, a condizione che entro tale termine sia pagato con bonifico il 10% che esula dalla detrazione 90%.

A questo punto, però, con riguardo alla modalità di esecuzione dei lavori, la risposta di ieri l’altro da parte del Sottosegretario Ministero per l’Economia e le Finanze (“MEF”) Federico Freni ad una interrogazione parlamentare fornisce chiarimenti e spunti di certezza fondamentali al riguardo proprio perchè direttamente emanati dal titolare del tributo, il Ministero superiore gerarchico dell’Agenzia delle Entrate (vedi QUI).

Possibilità di fruizione del bonus facciate

Come noto, l’Art. 121, comma 1, D.L. n. 34/2020 consente che anche i soggetti che sostengono spese per il bonus facciate possono esercitare l’opzione sia per la cessione del credito d’imposta spettante che per lo sconto in fattura sia in caso di stati avanzamento lavori (cd. “SAL”) ma anche laddove non sia previsto un pagamento per stati di avanzamento lavori.

Lo sconto in fattura deve essere inteso come facoltà del contribuente di esercitare l’opzione anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori e, dunque, come una mera eventualità, disciplinata dalla norma, che non pregiudica la possibilità di avvalersi dell’agevolazione qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori ammessi alla agevolazione.

Per quanto sopra, ha trovato conferma che è possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate non sia previsto un pagamento per stati di avanzamento lavori. Quindi, nel caso non siano previsti SAL, può essere esercitata l’opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento. Ciò si tramuta nel fatto che si potrà comunque accedere al beneficio anche per i lavori che termineranno oltre il prossimo 31 dicembre, ma solo alla condizione di cui al successivo capoverso.

Organizzazione dei lavori e valida cessione dello sconto in fattura

Con riguardo ai tempi di realizzazione dell’intervento, il chiarimento del Ministero consente di pianificare i lavori in modo da poter fruire il bonus 90% ancorchè i lavori da realizzarsi avvengano e si concludano oltre il 2021.

Il suo sottosegretario ha infatti affermato la possibilità di fruire del bonus facciate del 90% in conformità al criterio di cassa, ovvero pagando entro il 31 dicembre 2021 la quota del corrispettivo pari al 10% che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori (SAL) che, quindi, potranno essere completati anche successivamente, nel 2022 (in conformità all’orientamento espresso tramite l’interpello DRE Liguria n. 903-521/2021).

Forse pleonastico, è necessario che -al fine di beneficiare delle detrazioni “edilizie”- che gli interventi siano effettivamente realizzati. Ciò significando che ad un successivo controllo da parte del fisco, gli interventi non serve siano  già stati realizzati al 31 dicembre 2021, ma che devono ovviamente essere comunque eseguiti.

Qualche implicazione di tipo finanziario

Tradurre nel concreto la possibilità avvalersi della facolta concessa dapprima dalla DRE Liguria e poi confermata dal MEF di usufruire comunque del bonus facciate anche se pagato ma non (ancora) realizzato significa considerarlo sotto due differenti casistiche.

Nel caso di sconto in fattura sarà il committente che verserà in una posizione di debolezza verso l’esecutore, in quanto esposto sia finanziariamente e che fiscalmente pur in assenza materiale dei lavori dell’intervento anche se monetizzabili anche prima dell’esecuzione dei lavori.

In caso di cessione del credito, a meno che ricorrano garanzie suppletive, difficilmente un intermediario -per poter creare le condizioni di monetizzare il bonus- sarà disposto a finanziare ed anticipare nella sua totalità spese di un intervento non (ancora) attuato e completato.

In caso di finanziamento in proprio, l’operazione di anticipare il pagamento totale di lavori ancora da eseguire presuppone l’accollo del rischio dell’intervento (si pensi alla effettiva e buona esecuzione), che deve essere controbilanciata da una contrattualistica adeguata, con l’eventuale previsione di penali, fidejussioni e/o al ricorso di protezioni assicurative, anche se quest’ultime non agevolabili. Certamente questa modalità potrebbe essere perseguita per una successiva cessione del credito verso un istituto finanziario.

Cautele

La risposta all’interrogazione parlamentare ricorda che sia la mancata effettuazione degli interventi che l’assenza di altro requisito richiesto dalla norma, determina il recupero della detrazione indebitamente fruita del 90% delle spese fatturate, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all’Art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471, previste nella misura del 30% con maggiorazioni del 100-200% in caso di compensazione di crediti d’imposta definiti come “inesistenti”.

Per le imprese operanti è forse il caso di segnalare la responsabilità in solido alle sanzioni di cui sopra per via del concorso” nella violazione di cui all’Art. 9, comma 1, D.Lgs. 18/12/1997 n. 472 (responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi).

Conclusione

La mancata proroga del bonus facciate non impedisce la possibilità di concludere i lavori oltre la data di fine anno, a condizione che il saldo della fattura relativa al 10% residuo da corrispondere all’impresa sia pagato nel 2021 anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate non sia previsto un pagamento per SAL ed a prescindere che i lavori siano terminati.

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