I “bonus fiscali”

Prepotentemente il “bonus fiscale” si è affacciato nella vita di tutti i giorni. E’ un dono, un regalo? Apparentemente si, ma di fatto non è che una (singolare) modalità di manifestazione della potestà d’imperio dello Stato verso i suoi residenti (fiscali): non denaro nuovo bensì una rinuncia temporanea all’imposizione fiscale che viene trasformata in uno sconto, un vantaggio da far godere oggi e messo a disposizione da altri contribuenti, in attesa che questi ultimi possano successivamente compensare quanto erogato col loro e futuro carico fiscale.

Per lo Stato, il bonus fiscale non rappresenta -in realtà- una uscita, ma solo una temporanea “rinuncia” all’imposizione che, diversamente, oggi, in assenza di redditi e/o trasferimenti di ricchezza, comunque non incasserebbe.

 

Agevolazioni sulla casa

Fatte le dovute rievocazioni, da tempo immemore esistono le agevolazioni sulla ristrutturazione della casa: dal 36% al 41%, dal 50% al 65%, per poi ritornare al 36%. Da scomputare, in quote costanti, dalla base imponibile dei redditi dei successivi 10 anni. Sul presupposto e nella “speranza” che sussistano (sussisteranno) redditi sufficienti per essere abbattuti per dare reale valore a quell’agevolazione. Ovvero: una defatigante agevolazione di cui posso realmente beneficiare solo nel momento in cui ho dei redditi in quell’anno per il quale mi spetta quel beneficio per aver sostenuto una specifica spesa.

 

Motivazione

Il problema “sociale” di giganteschi condomìni in stato disastroso, che non verrebbero mai stati restaurati, riqualificati ed efficientati dal punto di vista energetico ed antisismico, viene anche assorbito dal cosiddetto SuperBonus 110%, ovvero un provvedimento che -nominalmente- dà vantaggi superiori alla stessa spesa effettuata. La singolarità di una agevolazione fiscale che addirittura superi l’importo della spesa è motivata dalla consapevolezza che il rilevante esborso che simili interventi impongono non possano che facilmente implicare l’intervento di banche ed altri enti del mondo collegato alle multiutility.

 

Vero appeal

Nel confermare la possibilità di detrazione in dichiarazione dei redditi[1], per conseguire la suddetta finalità ed anche per dare lavoro indotto, la novità del sistema è quella di riconoscere il bonus mediante lo sconto in fattura direttamente dai fornitori o mediante la cessione del credito d’imposta che l’intervento edilizio, a determinate condizioni, ne è portatore. Sconto fattura o cessione del credito consente un risparmio immediato di tutto o quasi tutto: questo costituisce la chiave di volta del vero appeal del SuperBonus 110%.

 

Soggetti interessati

I soggetti che possono usufruire del SuperBonus 110% sono:

– condomìni,

– persone fisiche (“privati”, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni) sulle singole unità immobiliari;

– Istituti Autonomi Case Popolari (IACP);

– cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

– Onlus;

– Organizzazioni di volontariato;

– Associazioni di promozione sociale;

– Associazioni e società sportive dilettantistiche.

 

Un approccio opportuno

Per fare in modo che il SuperBonus 110% costituisca una vera occasione occorre comprendere i “perimetri”:

– edilizio e di efficientamento, per analizzare quali interventi sia opportuno veramente effettuare;

– amministrativo-fiscale, per superare le forche caudine che il fisco pone al fine di scongiurare abusi;

– finanziario, per organizzare il sistema dei pagamenti di un intervento che, per le finalità che si pone, non può che generalmente rivelarsi di una certa rilevanza in termini monetari assoluti.

Ciò per approcciare all’intervento con tecnici, esperti tributari, imprese, general contractor e banche al fine di ottenere il massimo dall’offerta legislativa posta in essere.

 

Perimetro edilizio

Effettuata la scelta dei lavori, “trainanti” (nei limiti di prezzo prefissato e verificatane ammissibilità ed adeguatezza per il necessario upgrade energetico di due classi) e “trainati”, secondo desiderata e requisiti tecnici, e riassumibili in interventi di riqualificazione energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, occorre pianificare:

– il progetto amministrativo-fiscale, ed anche quello

– del sistema dei pagamenti.

 

Perimetro amministrativo-fiscale

Amministrativamente occorre predisporre, anche per futura dimostrabilità a richiesta dell’Agenzia delle entrate[2], una corposa serie di documenti, dalla certificazione energetica (di partenza, oltre che quella finale di risultato), alla asseverazione[3] da parte di un tecnico (ingegneri, architetti, geometri, ecc.) ed al visto di conformità[4] da parte di un commercialista che attesti il diritto alla detrazione ma anche la verifica della presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

L’esatto adempimento degli aspetti formali di tipo amministrativo costituisce un requisito essenziale per il godimento (e la “commerciabilità”) del SuperBonus 110%.

 

Perimetro finanziario

Relativamente al sistema dei pagamenti[5], le possibilità di pagamento di tutto quanto concerne l’intervento edilizio (dai professionisti ai fornitori dei lavori) possono essere:

– “sconto in fattura”, attraverso la cessione del credito fiscale al fornitore, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto;

cessione del credito d’imposta quale operazione di tipo “finanziario”.

Mentre lo “sconto in fattura” potrebbe imbattersi in “resistenze” e budget limitati da parte delle imprese, si sta facendo largo, da parte di istituti di credito[6] e società di multiutility, l’offerta di acquisto del SuperBonus 110%. Per il vero altri attori si stanno affacciando: gli “altri soggetti privati” inseriti dal “Decreto Rilancio”, tra cui altri condòmini, società dello stesso gruppo del fornitore, imprese appartenenti a consorzi o retisti, commercialisti eCAF[7].

 

“Sifone fiscale”

Poiché la banca può acquistare blocchi di crediti fiscali di almeno il 30% di ogni stato di avanzamento lavori – SAL[8] (il cosiddetto “sifone fiscale”), un valido metodo per affrontare il pagamento dei lavori è quello di farsi anticipare -da parte della banca- i fondi necessari fino a quando si raggiunga un blocco di SAL cedibile per almeno un 30% del totale. Ciò attiva quel “sifone fiscale” attraverso la cui cessione di credito alla banca consente di compensare -a titolo di restituzione- le anticipazioni fatte dalla stessa banca[9].

Anticipazioni e compensazioni a titolo di pagamento attraverso la cessione del credito fiscale può avvenire per più volte[10], fino alla conclusione dei lavori e relativi pagamenti.

 

Costi finanziari

L’acquirente del SuperBonus 110% vorrà riservarsi una parte del valore del credito[11] ma tra i costi “finanziari” dovrà anche essere negoziato l’onere della messa a disposizione delle anticipazioni finanziarie in attesa di attivare il “sifone fiscale”, a meno che il proprietario e/o in condomini non vogliano finanziarie in proprio l’intervento in attesa, poi, di essere ceduto.

Sembra opportuno lanciare segnali di smentita della invalsa circostanza che il SuperBonus 110% consenta al proprietario od ai condomini di guadagnare addirittura. Il 10% di “maggior valore” del credito d’imposta rispetto alla spesa non riesce a contenere i costi finanziari necessari per immediatamente “fare cassa” per mezzo della cessione del credito d’imposta.

Ciò senza peraltro poter smentire l’estrema convenienza di una simile procedura, se validamente condotta sino alla fine…


 

NOTE:

[1] la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, il contribuente ha l’obbligo di ripartire il bonus fiscale in più anni (in 5 o 10 anni), con il rischio di perdere l’agevolazione in caso di “incapienza” di redditi da abbattere.

[2] che ha tempo di controllare entro otto anni.

[3] di cui all’articolo 119, comma 13, del D.L. 34/2020.

[4] di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 241/1997, necessario in caso di sconto in fattura e/o cessione del credito.

[5] ulteriormente al classico diretto pagamento e scomputo della detrazione in dichiarazione dei redditi, in cinque anni questa volta però.

[6] il secondo istituto di credito italiano ha promosso una offerta pubblica, ma anche altri concorrenti -comprese le banche locali- si stanno affacciando su quest’area di business.

[7] i quali poi potrebbero ricederli ai propri clienti, costituendo, di fatto, la possibilità di effettuare un’attività di commercio di crediti fiscali.

[8] ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020.

[9] ovvero la banca paga per l’acquista il bonus fiscale.

[10] gli stati di avanzamento lavori non possono però essere più di due per ciascun intervento complessivo. Di conseguenza, nella pratica, il credito fiscale diventerà cedibile in tre blocchi: due per stati di avanzamento lavori ed uno al saldo, alla chiusura dell’intervento.

[11] con la manifestazione, al momento, di offerte “nominali” di commissioni che vanno dal 10 al 22,5%.

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