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Introduzione

Il mese di settembre in generale e, per quanto concerne la tempistica indotta dai bonus edilizi in corso[1], in particolare, costituisce spesso il momento di inizio per l’esecuzione di progetti ed iniziative.

Ci si è già soffermati sull’estrema “convenienza”, oltre che economica anche finanziaria (posto il vero appeal della cedibilità del “bonus fiscale” sotto forma di credito di imposta in sconto fattura o cessione a banche ed altri), se validamente condotta sino alla fine…

Pratica “edilizio-urbanistico-fiscale”

È necessario tenere bene a mente che il processo di ristrutturazione “a carico dello stato”, nella misura dell’X%, non termina con la fine dei lavori ed il godimento di un bene essenziale come l’abitazione, e neanche con il pagamento in sconto fattura o con cessione del credito.

È antipatico, altresì, dover ricordare che lo Stato promuove i bonus per un pubblico interesse: sia per l’affievolimento di un problema sociale ed ecologico del patrimonio edilizio, ma anche per recuperare fiscalmente quanto possibile in ordine al fatturato scaturitone. Oltre che perseguire illeciti.

Bonus fiscale = credito d’imposta = Agenzia delle entrate = pratica fiscale

Anche se superfluo, coi primi chiarimenti emanati, l’Agenzia delle entrate ha ovviamente evidenziato che ai fini del controllo nei confronti dei soggetti che esercitano l’opzione, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del DPR 600/1973 e successive modificazioni.

Nell’affrancare gli acquirenti del credito (fornitori in sconto fattura, banche ed altri in caso di cessione del credito) da responsabilità su qualità e quantità del credito, i soggetti destinatari dei controlli saranno i fruitori in ultima istanza dei bonus, sui quali verrà posto il recupero fiscale (con gli usuali strumenti “esattoriali” di un accertamento fiscale) di quanto non spettante maggiorato di sanzioni ed interessi in caso di irregolarità. Il tutto nel termine di 5 anni da quello di presentazione della dichiarazione dei redditi che dà diritto al bonus (generalmente, quindi, entro 6 anni).

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Tipo di controllo

Il tipo di controllo che l’Agenzia delle entrate sarà di tipo documentale, ma che entrerà nel merito della sussistenza dei presupposti richiesti per fruire della detrazione fiscale o per trasformarla eventualmente in credito d’imposta cedibile a imprese o finanziatori. Con l’effetto che, qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero con accertamento fiscale e sanzioni e interessi.

Il momento del controllo, è quindi l’ultimo e “vero” test della bontà finale dell’operazione bonus il cui esito dipende:

– dalle scelte iniziali,

– dalla concreta esecuzione delle opere,

– da un processo di attestazione e di documentazione degli effetti degli interventi,

– dal visto contabile,

per i quali proprietari, amministratori di condomìnio e condòmini, fanno concorrere inevitabilmente fondamentali e diverse categorie professionali: ingegneri architetti e geometri, amministratori di condominio, commercialisti attestatori.

Professionisti partner

Basilare il ruolo rivestito da ingegneri architetti e geometri assieme agli amministratori di condominio, ai quali è richiesto di individuare sin dalla fase iniziale i lavori necessari ed opportuni da eseguire e le agevolazioni di cui fruire. Potranno altresì consigliare, nell’incertezza delle condizioni per fruire dei benefici più consistenti, le altre agevolazioni diverse dal SuperBonus 110%.

Il compito dei professionisti dell’ambito tecnico si estrinseca, ad esempio, con:

– la valutazione della misura di miglioramento di classe energetica,

– le scelte divergenti in caso interventi trainanti siano inibiti da vincoli o da norme urbanistiche,

– l’attestazione della congruità dei prezzi,

– l’attestazione dell’effettiva forza dei lavori eseguiti, per l’assunzione della responsabilità necessaria per il rilascio del visto di competenza dei professionisti contabili.

Il ruolo dei professionisti contabili, fondamentale -nello specifico- in termini di conclusione della procedura burocratica e per l’attivazione della spendibilità fiscale del bonus, si concretizza nell’apposizione del visto sul sostenimento delle spese, ai sensi della normativa fiscale.

Aspetti sanzionatori

Proprietari. Il committente dei lavori, come già evidenziato quale primo destinatario dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, è esposto alle sanzioni amministrative tributarie (credito d’imposta + sanzioni + interessi) ma potrebbe essere sanzionato penalmente in caso di utilizzo di crediti fiscali inesistenti).

Fornitori. Il recupero dell’importo della detrazione non spettante ricade nei confronti del soggetto beneficiario ma, in presenza di concorso nella violazione, può essere contestata la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.

Professionisti. Sanzioni amministrative pecuniarie (in concorso con eventuali sanzioni penali derivanti dalla falsità ideologica delle attestazioni) sono previste anche a carico dei professionisti che commettano errori o negligenze nel rilascio delle attestazioni, imponendo a questi ultimi di munirsi di polizze assicurative adeguate al numero e al valore delle attestazioni rilasciate.

Conclusione

C’è anche da aspettarsi che, posto l’elevato valore assoluto medio di ogni “pratica fiscale”, i controlli saranno severi (e magari non solo “a campione” come è stato preannunciato) più di altre agevolazioni. Occorrerebbe aggiungere che l’approccio dell’Agenzia delle entrate verso i crediti d’imposta è «controlliamo se ti spettano questi “miei” soldi».

Ciononostante lo strumento è di estremo interesse e convenienza, valendo estremamente la pena di affrontarne il percorso.


NOTE:

[1] Considerati i primi “chiarimenti” da parte di uno degli interlocutori fondamentali per lo Stato: l’Agenzia delle entrate.

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