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Introduzione

La “Missione 1” del Recovery Plan (“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “) depositato da parte dell’Italia afferma che “… la trasformazione digitale ha un ruolo determinante anche per dare nuovo impulso alla competitività del sistema produttivo. Il nuovo piano per la Transizione 4.0 rafforza il tasso d’innovazione del tessuto industriale e imprenditoriale del Paese e incentiva gli investimenti in tecnologie all’avanguardia; in ricerca, sviluppo e innovazione; e in competenze digitali e manageriali.”

Nella sua “Componente 2”, definisce come obiettivo quello di “promuovere l’innovazione e la digitalizzazione del sistema produttivo” e “Prevede significativi interventi trasversali ai settori economici come l’incentivo degli investimenti in tecnologia (Transizione 4.0 – con meccanismi che includono l’utilizzo della leva finanziaria per massimizzare le risorse disponibili e l’ampliamento degli investimenti ammissibili), ricerca e sviluppo e l’avvio della riforma del sistema di proprietà industriale.

Non è certo a caso che, al fine di centrare l’obiettivo di un impulso decisivo al rilancio della produttività e della competitività del Sistema Paese, per digitalizzare ed inno i fondi destinati ammontino ad oltre 40 miliardi di euro.

Recovery Plan e "Transizione 4.0"

Il Piano costituisce un’evoluzione del precedente programma Industria 4.0, già introdotto nel 2017, rispetto al quale sono apportati questi tre principali elementi evolutivi e di differenza:

  • l’ampliamento dell’ambito di imprese potenzialmente beneficiarie grazie alla sostituzione dell’iper-ammortamento1che per sua natura costituisce un beneficio per le sole imprese con base imponibile positiva. con appositi crediti fiscali di entità variabile a seconda dell’ammontare dell’investimento, ma comunque compensabili con altri debiti fiscali e contributivi;
  • il riconoscimento del credito non più su un orizzonte annuale, osservando gli investimenti effettuati in tutto il biennio 2021-20222dando così alle imprese un quadro più stabile per la programmazione dei propri investimenti.;
  • l’estensione degli investimenti immateriali agevolabili e l’aumento delle percentuali di credito e dell’ammontare massimo di investimenti incentivati.

Queste innovazioni sono finalizzate a compensare almeno in parte l’incertezza del quadro macroeconomico post-pandemico, sostenendo le imprese che investono per innovare/digitalizzare i propri processi produttivi.

Beneficiari

I crediti d’imposta “Transizione 4.0”, che hanno sostituito le predette misure, sono fruibili dalle imprese sotto qualsiasi forma costituite, residenti nel territorio dello Stato, ed indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito adottato. Ne sono interessate anche le aziende che determinano il reddito nella forma di reddito agrario, non restandone più escluse in quanto, non procedendo ad alcuna determinazione analitica del reddito, gli era di fatto preclusa la (maggiore) deduzione fiscale.

Investimenti e spese per i quali vengono riconosciuti benefici in termini di crediti d'imposta

Il Recovery Plan prevede la destinazione di fondi affinchè vengano riconosciuti dei crediti d’imposta alle imprese che investono in:

  • beni capitali;
  • ricerca, sviluppo e innovazione;
  • attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze.

La prima tipologia di crediti viene riconosciuta in seguito all’investimento in tre tipi di beni capitali, i c.d. “beni 4.0” definiti dalla Legge 232/2016 (Allegati A e B), e i beni strumentali non di natura tecnologica3questi rientrano nei fondi nazionali dello scostamento di bilancio in quanto la Commissione Europea si è dimostrata, in precedenza, contraria al finanziamento del PNRR in beni non realmente digitali. ma pur sempre strumentali all’attività dell’impresa.

Per una disamina completa si rimanda all’articolo “Bonus “Transizione 4.0” potenziati a tutto il 2022

Soggetti beneficiari

Se il Recovery Plan costituisce una evoluzione, i soggetti beneficiari sono quelli recentemente individuati dal comma 1051 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2021:

tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti,

indipendentemente

  • dalla forma giuridica,
  • dal settore economico di appartenenza,
  • dalla dimensione e
  • dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa,

che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Caratteristiche fiscali del bonus

Le modalità di applicazione dei crediti d’imposta riguardano un arco temporale non più annuale ma biennale, 2021-2022, specificamente per il periodo che decorre dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 20224ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione..

Conclusione

Attraverso il sostegno alle imprese che investono per innovare i propri processi produttivi, il Recovery Plan intende ridurre l’incertezza del quadro macroeconomico determinatosi con la calamità del coronavirus.

Apprezzabile è il fatto che, questa volta, siano prevista misure dedicate a favore della trasformazione delle piccole e medie imprese, categoria di imprese caratteristica del sistema produttivo italiano, tramite misure a supporto dei processi di internazionalizzazione (posizionamento del “Made in Italy”) e della competitività delle filiere industriali, con focus specifico su quelle più innovative e strategiche.

L’augurio è quello che una maggiore accessibilità agli incentivi fiscali del Piano Transizione 4.0 favorisca una maggiore produttività, efficienza e competitività delle filiere produttive in cui queste sono integrate, con una proiezione sull’export e con positive ricadute sull’occupazione.

NOTE:

[1] che per sua natura costituisce un beneficio per le sole imprese con base imponibile positiva.

[2] dando così alle imprese un quadro più stabile per la programmazione dei propri investimenti.

[3] questi rientrano nei fondi nazionali dello scostamento di bilancio in quanto la Commissione Europea si è dimostrata, in precedenza, contraria al finanziamento del PNRR in beni non realmente digitali.

[4] ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

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