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Premessa

Il cosiddetto superbonus relativo alle ristrutturazioni edilizie, che possono concretizzarsi anche con la demolizione e ricostruzione di un edificio tutto nuovo, è innanzitutto una pratica tributaria a contenuto edilizio, con l’ingresso istituzionalizzato della creazione, di fatto, di una “moneta fiscale” trasferibile [1].

Gli attori principali sono certamente i tecnici dell’edilizia (ingegneri, architetti, geometri, ecc.), ma per la realizzazione della procedura occorre una pianificazione legale e finanziaria che termina con il visto fiscale di un intermediario fiscale abilitato (Commercialisti/Caf).

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Approccio d’insieme

La pianificazione, di per sé, richiama chi fa cosa ed i tempi. Tutt’altro che uno scherzo, soprattutto alla luce dell’auspicato incremento numerico e di entità degli interventi a livello nazionale e delle dinamiche di mercato di aumento dei prezzi e scarsità di imprese e uomini.

Inoltre, la definizione del budget in termini di limiti dei tetti di spesa previsti, ed il suo riscontro nel durante ed al termine, potrebbe essere il caso di non lasciarlo ai soli tecnici od addirittura al caso.

E la qualità della contrattualistica? Che rapporto è stato instaurato coi tecnici, con gli appaltatori, le imprese, gli artigiani, il general contractor? Su quale loro capacità operativa e solidità patrimoniale è possibile fare affidamento? Che garanzie (o penali) e responsabilità sono previste in caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori, posto che il rispetto della conclusione dei lavori entro il termine previsto costituisce il presupposto per il riconoscimento del bonus fiscale?

Il supporto finanziario è accordato, in caso di ricorso al finanziamento degli stati d’avanzamento lavori da parte di un istituto di credito oppure i termini dello sconto in fattura con i prestatori d’opera?

Quale trasferimento del rischio è stato valutato attraverso la stipulazione di polizze assicurative?

È stata programmata la serie delle comunicazioni fiscali che il commercialista deve inviare per via telematica, posto che queste costituiscono il presupposto (formale) per il riconoscimento (sostanziale) delle spese effettuate nella loro trasformazione in moneta fiscale, così da poter essere pubblicate nel cassetto fiscale del contribuente?

Ciò, in quanto, il credito d’imposta (il mitico bonus fiscale) ancorchè sia stato “scalato” (con lo sconto in fattura) o “monetizzato” (attraverso la cessione con un istituto finanziario o con altri) rimane pur sempre una anticipazione che il fisco concede al contribuente in attesa di un pressochè certo controllo, che avrà come riscontro una approvazione della pratica presentata o, diversamente, si concluderà con un accertamento fiscale (traducendosi in una pretesa di rimborso del credito d’imposta + sanzioni + interessi) operato dall’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

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“Si, ma chi (e come e quando si) paga?” (la cessione del credito subordinata al pagamento dei lavori)

Al finanziamento diretto dell’intervento da parte del proprietario dell’immobile o dell’amministrazione condominiale si affiancano le modalità di “pagamento” -attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito- di quella moneta fiscale (ovvero il credito di imposta maturato) che diviene tale quando le spese di un intervento edilizio, conforme in ogni requisito tecnico ed urbanistico, trova realizzazione, totale ma anche per cicli (lo stato d’avanzamento lavori, anche detto “SAL”).

Poiché la teoria talvolta non solidarizza (e coincide) con la pratica, occorre infilarsi gli scarponi e umilmente preoccuparsi che l’andamento dei lavori possa soddisfare anche le tempistiche formali per ottenere la moneta fiscale.

In questo ambito la problematica relativa alla cessione del credito e dello sconto in fattura in base allo stato di avanzamento lavori presenta, al momento, incertezze che rendono rischioso considerare moneta fiscale quanto poi possa essere contestato da parte del fisco.

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La creazione di moneta fiscale attraverso singoli “SAL”.

Il presente intervento si prefigge di individuare qualche soluzione, magari con un approccio di tipo cautelativo, soprattutto nel caso in cui l’intervento edilizio sia di tipo “eco” (finalizzato al miglioramento energetico dell’immobile) che “antisismico” (riguardante la messa in sicurezza contro il rischio sismico), quando si proceda per stati di avanzamento lavori.

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Contabilizzazione e pagamento di una ristrutturazione edilizia con superbonus a SAL

La formazione di moneta fiscale proveniente da spese per interventi edilizi ammissibili al superbonus deve soddisfare (anche) due livelli di condizioni.

A) Livello di completamento delle opere

In caso di necessità di creazione di moneta fiscale anche durante le fasi dell’intervento, l’ Art. 121, comma 1-bis, del D.L 34/2020 [2] prevede che l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito possa essere anche parziale, ma non più di due oltre a quello finale, e subordinata al fatto che ciascun SAL abbia raggiunto almeno il 30% dell’opera.

Inoltre, il livello di raggiungimento dell’opera per almeno il 30% si intende debba essere valutato singolarmente, ovvero con riguardo ad ogni tipologia di intervento, e senza compensazione tra le opere.

“Con riguardo ad ogni tipologia di intervento” comporta che un intervento edilizio che comprenda sia una componente eco che una antisismica deve monitorare i lavori per mezzo di diverse “contabilità”. E all’interno di ogni contabilità valutarne il grado di raggiungimento, di modo che se ad un primo SAL -come esempio limite- i lavori eco avessero raggiunto un avanzamento complessivo del 29% mentre quelli antisismici fossero stati realizzati per il 31% dei lavori complessivi, solo questi ultimi sarebbero compensabili con sconto in fattura o cedibili alla banca e con decurtazione delle anticipazioni dalla stessa fatte per il pagamento dei creditori.

B) Pagamento delle opere (la necessarietà dell’avvenuto pagamento delle opere)

Oltre alla maturazione per via dell’entità e valore dell’esecuzione delle opere deve, ma solo per il caso della cessione del credito, essere monitorato anche lo stato dei pagamenti in quanto -affinchè gli stessi possa creare moneta fiscale- il diritto alla detrazione dei lavori medesimi sorge esclusivamente all’atto del loro pagamento.

Pagamento ad avvenuto completamento delle opere ma anche in caso di cessione sulla base di SAL

Purtuttavia, in quest’ultima ipotesi (quella in cui si intenda cedere il credito al raggiungimento del 30% del SAL), nel caso in cui l’opera sia avanzata del 30% ma il pagamento sia stato effettuato in misura inferiore (esempio: 25%), in mancanza di indicazioni “ufficiali”, è prudenzialmente consigliato di soprassedere e procedere solo dopo l’avveramento dei pagamenti nella percentuale del 30%.

Così come a comportamenti prudenti il caso in cui l’intervento ha un avanzamento del 31% ma le cui opere sono pagate per il 25% ma al contempo il titolare dell’intervento dei lavori abbia proceduto al pagamento di fatture a titolo di acconto relative a parti dell’opera non ancora eseguite per un 10%. In tale caso i pagamenti sono avvenuti per il 35%, ma non sussiste una corrispondenza diretta tra l’avanzamento dell’opera e i pagamenti realmente effettuati corrispondenti all’opera eseguita… per cui potrebbe essere contestata quella trasformazione di lavori in moneta fiscale da poter essere ceduta.

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Conclusione

Il Superbonus, come tutti i bonus edilizi ed in generale quelli fiscali, costituiscono un’ottima opportunità ma da maneggiare con cura e soprattutto sapienza.


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NOTE

[1] con l’apertura di un vero mercato finanziario a sconto, già operante su piattaforme di cessione.

[2] Articolo 121 D.L. 34/2020 come vigente dal 1/1/2021:

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

1-bis. L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

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