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Premessa

Al fine di recepire le novità in tema di barriere architettoniche e colonnine di ricarica, l’Agenzia delle entrate ha emanato ieri 20 luglio 2021 il Provv. 19654/2021 (in vigore da oggi, e che puoi scaricare QUI) col quale:

– modifica le istruzioni per la compilazione del modello per la comunicazione dell’opzione (relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato prima con Provv. dell’Agenzia delle entrate del 8/8/2020 e poi aggiornato con Provv. dell’Agenzia delle entrate del 12/10/2020, vedi QUI) e

aggiorna le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione.

Le modifiche apportate al modello consentono ora di comunicare l’opzione anche per le detrazioni spettanti in relazione agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, se eseguiti congiuntamente ad altri interventi trainanti che danno diritto al superbonus.

Flash back

Il superbonus 110% e la comunicazione dell’opzione

Il decreto Rilancio (Art. 121, D.L. n. 34/2020) riconosce ai soggetti che hanno sostenuto, negli anni 2020 e 2021, particolari tipi di spese1per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica., la facoltà di optare, in luogo dell’ utilizzo diretto della detrazione, in alternativa, per:

– lo sconto sul corrispettivo dovuto (cd. “sconto in fattura”)2di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.;

– la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Ciò in generale, per diversi tipi di intervento edilizio.

Specificamente al Superbonus, l’Art. 119 del medesimo decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) ha introdotto la detrazione pari al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (ed oltre nel 2022), relativamente a specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Anche per gli interventi Superbonus 110% possono optare al

– “contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi” (cd, “sconto in fattura”) o, in alternativa,

– “cessione del credito” corrispondente alla detrazione spettante, anche Banche, Poste, ecc. .

L’opzione, in tali due ultimi casi, pone a carico del beneficiario-contribuente l’acquisizione anche di:

esercizio dell’opzione, il contribuente deve acquisire anche:

– “visto di conformità” dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. dottori commercialisti);

– “asseverazione tecnica” relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Chi?

È il beneficiario contribuente (o chi per lui) è tenuto ad inviare la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari. Oppure si può avvalere di un intermediario abilitato (es. dottori commercialisti).

Avvertenza: per gli interventi che danno diritto al superbonus la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

L’obbligo è posto a carico dell’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, per quegli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici. In caso di superbonus 110% su lavori relativi a parti comuni degli edifici, la comunicazione deve essere inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario.

Come?

L’opzione si esercita esclusivamente per via telematica secondo le modalità previste dai Provvedimenti prima dell’8/8/2020, poi del 12/10/2020 e, da ultimo, con quello di ieri 20/7/2021.

Quando?

Il termine (ultimo) per l’esercizio dell’opzione è fissato nel 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione3

Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione poteva essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020.

La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
.

Quali novità, specificamente

Il Provv. 19654/2021 che ha approvato le istruzioni aggiornate per la compilazione del modello “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” e le nuove specifiche tecniche per l’invio del modello, utilizzabili a decorrere dal 21 luglio 2021 sono le seguenti:

  • nel quadro “COME SI COMPILA”, dopo l’ultimo periodo è aggiunto che “Nel caso in cui sia stata barrata la casella “Superbonus” (oppure la casella “Intervento su immobile con restrizioni edilizie – Superbonus”) per gli interventi trainati n. 19, 20 e 28, la compilazione della sezione “ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA” è facoltativa (se l’intervento trainante è di tipo “Sismabonus”).
  • se l’intervento trainante è di tipo “Sismabonus”; resta comunque necessaria l’apposizione del visto di conformità;
  • nel quadro A “INTERVENTO” sono inserite le parole “ovvero di eliminazione delle barriere architettoniche”;
  • nella tabella degli interventi è inserito il nuovo tipo di intervento n. 28, denominato “Eliminazione delle barriere architettoniche (solo interventi trainati dal 2021)”;
  • nel quadro B “Dati catastali identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento è aggiunto il seguente periodo: “Il comma 4-ter dell’articolo 119 del DL n. 34 del 2020 ha previsto limiti di spesa diversi (aumentati del 50%) per taluni interventi eseguiti sui fabbricati danneggiati da eventi sismici. Per consentire di individuare questi casi, deve essere indicato il valore “S” (Sisma) nel campo “Tipologia immobile (T/U)” del presente quadro. Pertanto, nel caso in cui in tale campo sia stato indicato il valore “S” (Sisma) e la comunicazione riguardi gli interventi 1 e 2, oppure gli interventi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 e 27 (e sia stata barrata la casella “Superbonus” o la casella “Intervento su immobile con restrizioni edilizie – Superbonus”, se applicabile), i limiti di spesa/detrazione sono incrementati del 50%. Nel caso di interventi condominiali, la maggiorazione del 50% è applicabile solo se, per tutte le unità immobiliari, è stato indicato il valore “S” nel suddetto campo.”

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NOTE:

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