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Introduzione

Nel far riferimento al precedente intervento “Acquisto di casa o appartamento antisismici: fino a 105.600 euro paga lo Stato” , il presente post intende presentare un aggiornamento circa le scadenze delle opportunità che sono in scadenza nonché fare il punto della situazione circa le opportunità che si sono aperte, confermando -in parte- i bonus precedenti, con l’approvazione della Legge di Bilancio per l’anno 2022.

Premessa

Il bonus di 105.600 euro (spesa agevolabile di 96.000 euro calcolata al suo 110%) spettante per l’acquisto di una casa antisismica è fruibile solo se il contratto di acquisto è stipulato entro il 30 giugno 2022.

Per il dopo, ma fino al 31 dicembre 2024, il bonus è stato confermato nella sua forma “ordinaria” nella misura del 85% o 75% a seconda della riduzione della classe di rischio sismico pervenuta a seguito della ristrutturazione dell’immobile demolito.

Soggetti interessati

Le persone fisiche che acquistano unità immobiliari ad uso abitativo realizzate a seguito di una preventiva demolizione e con miglioramento sismico rispetto all’edificio preesistente, indipendentemente dalla classe sismica raggiunta da una impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare1Non è necessario che l’impresa esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico bensì è possibile che tali lavori siano commissionati ad altra impresa esecutrice. Tuttavia, è necessario che l’impresa appaltante sia titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e che sia un’impresa astrattamente idonea ad eseguire tali lavori (Interpello Agenzia delle entrate n. 320 del 10/5/2021).

Beni agevolati

Il bonus sisma acquisti, nella consueta forma di credito d’imposta, è riconosciuto nel caso di acquisto di case antisismiche, a destinazione residenziale, realizzate nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3, a seguito di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali, entro 30 mesi dalla conclusione dei lavori, provvedono alla vendita dell’immobile.

Entità del bonus

Il bonus sisma acquisti spetta nella misura del:

  • 110%, se l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori è stipulato entro il 30 giugno 2022;
  • 85% o 75%, dal 1° luglio 2022 (e, attualmente, fino al 31 dicembre 2024), a seconda che dall’intervento di demolizione e ricostruzione rispettivamente si ottenga riduzione a due od a una classe di rischio sismico.

Sia il per il supersismabonus 110% che per il sismabonus ordinario, l’importo massimo di spesa sul quale è possibile applicare l’agevolazione è pari a 96.000 euro per unità immobiliare.

Modalità di fruizione

Il super sismabonus acquisti 110%, per le spese sostenute nel 2022, è fruibile in 4 rate annuali, mentre il sismabonus acquisti ordinario è fruibile in 5 rate annuali.

Sia per il super sismabonus 110% che per il sismabonus ordinario, è possibile optare lo sconto in fattura e per la cessione del credito.

Qualche esempio

1) Acquisto di appartamento al prezzo di 90 mila euro.

La spesa sostenuta non supera il limite ed è tutto agevolabile, ed ammonta, a seconda che il rogito avvenga:

  • entro 30 giugno 2022: 90.000 x 110% = bonus di 99.000 (24.750 per ognuno dei 4 anni);
  • dal 1° luglio 2022: 90.000 x 85% = bonus di 76.500 (15.300 per ognuno dei 5 anni), se la riduzione del rischio sismico realizzata all’intervento edilizio è di almeno due classi di rischio;
  • dal 1° luglio 2022: 90.000 x 75% = bonus di 67.500 (13.500 per ognuno dei 5 anni), se la riduzione del rischio sismico realizzata all’intervento edilizio è di almeno una classe di rischio.

2) Acquisto di appartamento al prezzo di 200 mila euro.

La spesa sostenuta supera il limite per cui è agevolabile solo in parte e, specificamente nella misura massima di 96.000, per cui ammonta, a seconda che il rogito avvenga:

  • entro 30 giugno 2022: 90.000 x 110% = bonus di 99.000 (24.750 per ognuno dei 4 anni);
  • dal 1° luglio 2022: 90.000 x 85% = bonus di 76.500 (15.300 per ognuno dei 5 anni), se la riduzione del rischio sismico realizzata all’intervento edilizio è di almeno due classi di rischio;
  • dal 1° luglio 2022: 90.000 x 75% = bonus di 67.500 (13.500 per ognuno dei 5 anni), se la riduzione del rischio sismico realizzata all’intervento edilizio è di almeno una classe di rischio.

Note:

[1] Non è necessario che l’impresa esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico bensì è possibile che tali lavori siano commissionati ad altra impresa esecutrice. Tuttavia, è necessario che l’impresa appaltante sia titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e che sia un’impresa astrattamente idonea ad eseguire tali lavori (Interpello Agenzia delle entrate n. 320 del 10/5/2021).

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