Particolare benevolenza va attribuita a quei provvedimenti fiscali che consentono un robusto incentivo verso quelle spese che possono essere direttamente produttive di ricavi.

Dal punto di vista della scienza delle finanze potremmo anche dare la patente “intelligente” in quanto lo Stato, col bonus fiscale del credito d’imposta, non versa alcunchè ma semplicemente “rinuncia”, in futuro, a parte di tributi sugli utili che, magari, diversamente, non si sarebbero realizzati. Col risultato che, comunque, ancor meno avrebbe incassato.

Il credito di imposta sulle spese pubblicitarie e di promozione: il provvedimento è il cd. “bonus pubblicità”, che per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, introduce per solo 2020[1] un credito di imposta in un regime straordinario al 50% della spesa[2] rispetto a quello del 30% della spesa già previgente[3].

Quando: è da qualche giorno possibile, con termine il 30 settembre 2020, la richiesta di accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari 2020 (contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato) da presentare telematicamente tramite l’apposito modello scaricabile QUI al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

N.B. Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante.

Quanto: il credito d’imposta per il 2020 spetta in relazione agli investimenti effettuati almeno incrementati dell’1% rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente.

Quali investimenti pubblicitari: campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Soggetti interessati: spetta ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.


NOTE:

[1] ai sensi dell’art. 98 del DL 18/2020.

[2] con un accantonamento di fondi pubblici di 85 milioni di euro da parte dell’art. 96 del DL 104/2020.

[3] ai sensi dell’art. 57-bis del DL 50/2017.

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